Nel bando per distributori va indicato il fatturato
Nelle gare per la gestione di distributri automatici di snack e bevande, l’ente pubblico deve comunicare il fatturato stimato. Lo afferma il Tar Catania con la sentenza 14 marzo 2018 n. 544, relativa alla fornitura in un ente ospedaliero.
L’ente aveva posto a gara un certo numero di postazioni, senza tuttavia comunicare la stima del fatturato ricavabile dai vari apparati. Questo dato non poteva essere desunto da elementi contenuti nel capitolato speciale (numero e collocazione della macchine), perché molti altri fattori rendono difficili le previsioni di stima, basate su flussi di utenza e molteplici condizioni.
Per formulare un’offerta congrua, occorre infatti conoscere tipologia ed ubicazione delle strutture (ospedaliere, scolastiche, uffici), la collocazione dei distributori, le abitudini dell’utenza, la localizzazione di altri punti di ristoro nell’ambito della stessa struttura, l’accesso di utenti esterni, il personale, i posti letto.
Senza questi elementi, le imprese interessate non possono stimare il fatturato ricavabile e formulare un’offerta. Del resto, anche la direttiva 2014/23/UE (articolo 8, comma 2) collega il valore di una concessione al fatturato totale, cioè a quanto ottenibile dall’utenza attraverso la disponibilità del bene pubblico in concessione.
Spesso le amministrazioni non sono in possesso dei dati di fatturato richiesti dalle imprese che intendono concorrere, per una gara corretta dovrebbero chiedere tali dati al concessionario uscente. Oggi poi il problema si è in parte risolto per l’obbligo, dal 2018 (Dlgs 5 agosto 2015 n. 127, articolo 2), di trasmettere all’agenzia delle Entrate, per via telematica, i dati dei corrispettivi realizzati tramite distributori automatici privi di «porta di comunicazione».
In conseguenza, i dati relativi all’utenza non sono più un’esclusiva del concessionario e quindi elementi utili per consolidare rapporti o intese in danno della concorrenza (Tar Lazio 9068/2017). L’assegnazione delle concessioni per distributori automatici per gli insediamenti minori è poi soggetta al principio di rotazione, al fine di evitare affidamenti senza gara ripetuti nel tempo e gli ostacoli all’ingresso nel servizio delle piccole e medie imprese.
Per il principio di rotazione (articolo 30 comma 1 Dlgs 50/2016), l’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivato (Consiglio di Stato, 4125/2017), avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ed all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.