Penale

Nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale va comunque provata la presenza di più persone

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di Paola Rossi

Non basta che l’offesa verbale contro il pubblico ufficiale sia avvenuta nella «pubblica via» per far presumere la sussistenza del reato di oltraggio prevista dall’articolo 341-bis del codice penale. Infatti, la Corte di cassazione con la sentenza n. 29406 depositata ieri, ha definitivamente cancellato senza rinvio la sentenza di secondo grado che aveva fatto cattivo uso di un precedente della stessa Suprema corte sul punto della presunzione che l’oltraggio sia stato percepito da una pluralità di persone.

Nel caso specifico, il privato assolto in primo grado e poi condannato su ricorso del Procuratore, aveva offeso alcuni appartenenti alla polizia giudiziaria prima in un’isola ecologica comunale posta all’interno di un parcheggio e poi all’interno del comando dei carabinieri. La Cassazione fa notare come abbia errato il giudice di appello a non considerare sufficientemente improbabile la presenza di un traffico pedonale o veicolare all’interno dell’isola ecologica. E che sia stato egualmente un errore non considerare che all’interno del comando gli unici presenti sarebbero stati solo gli agenti oggetto dell’offesa.

Spiegano allora i giudici di Piazza Cavour che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è a contenuto plurimo, devono perciò ricorrere tutte le condizioni previste in astratto dal codice penale e cioè devono concorrere le circostanze del lugo pubblico o aperto al pubblico - ciò che era pacifico - e della presenza di più persone. Su tale ultimo punto i giudici di appello, invece di raggiungere la prova, hanno adottato una presunzione, visto il carattere pubblico dei luoghi. E la sentenza di primo grado applica il ragionamento presuntivo errando la lettura di un precedente di legittimità. La Cassazione fornisce dunque la corretta interpretazione e chiarisce che la mera potenziale percezione delle offese da parte di più persone non vale di per sé, ma presuppone che tale presenza sia positivamente accertata. La regola presuntiva non può sostituirsi alla prova dell’elemento strutturale del reato, ma serve solo a presumere «fino alla mera percepibilità», una volta provata la presenza di più persone. Senza - questo sì - che sia necessario dimostrare l’avvenuta percezione.

Cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 27 giugno 2018 n. 29406

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