Penale

Nel reato di produzione di materiale pedopornografico non va più provato il pericolo concreto della diffusione

La facile viralità dei mezzi telematici a disposizione di chiunque nell'era attuale fa sì che il rischio sia presupposto

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di Paola Rossi

La Corte di cassazione conferma la condanna per la realizzazione di materiale pornografico, involgente dei minori, senza che sia dirimente la prova del concreto pericolo diffusione di quanto prodotto.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 46184/2021, ha respinto il ricorso dell'imputato che riteneva applicabile al proprio caso l'interpretazione delle sezioni Unite penali del 2000 che avevavano affermato il necessario accertamento del concreto rischio di una possibile diffusione del materiale pedopornografico. E in assenza di tale accertamento la sua condotta doveva essere derubricata in mera detenzione.

Il ricorrente sosteneva, infatti, che il successivo orientamento delle sezioni Unite adottato nel 2018 non potesse applicarsi al suo caso in quanto i fatti a lui contestati (di aver prodotto materiale pornografico utilizzando minorenni) erano del 2016. L'estensione retroattiva della nuova interpretazione avrebbe violato l'articolo 7 della Cedu perchè - sempre secondo il ricorrente - si sarebbe determinato un overruling in malam partem di tale decisione.

La Cassazione respinge l'argomento negando che vi fosse stato un cambiamento di orientamento sostanziale e imprevedibile da parte dello stesso ricorrente. Infatti, fa rilevare la Corte, che l'orientamento nuovo che non ritiene più necessario l'accertamento del pericolo di diffusione per la condanna di chi produce materiale pedopornografico è derivato dalla novella normativa del 2006, che ha riformato la fattispecie penale. Quindi in epoca ben precedente ai fatti contestati: per cui non era un esito imprevedibile quello emerso dalla condanna di merito dove presupposto della norma non è più la finalità della diffusione del materiale pedopornofìgrafico realizzato dall'imputato, ma il solo utilizzo (e non più sfruttamento) di un minore da parte dell'autore del reato ex articolo 603 ter, comma 1, del Codice penale.

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