Comunitario e Internazionale

Nel rischio di confusione fra marchi conta il pubblico meno «attento»

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di Enrico Comparotto

Nella valutazione del rischio di confondibilità tra due segni distintivi è necessario prendere in esame la parte di pubblico di riferimento con il livello di attenzione meno elevato. Lo ha affermato il Tribunale dell’Unione europea nella sentenza del 19 settembre 2019 (giudizio T-359/18) nella quale è stato affrontato il tema del rischio di confusione tra due segni, quale elemento impeditivo della registrazione del marchio successivo.

La sentenza ha ribadito che la richiesta di registrazione deve essere respinta se sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale era diffuso il marchio preesistente, secondo quanto statuito dall’articolo 8, I comma lettera b) del regolamento del marchio dell’Unione europea. E, tra i criteri guida enunciati dalla giurisprudenza per la valutazione del rischio, ha inteso soffermarsi in maniera particolare sull’importanza di individuare le tipologie dei consumatori interessati e quindi determinare il parametro del cosiddetto “pubblico di riferimento” e della sua capacità di attenzione.

Il caso esaminato dal tribunale europeo ha infatti riguardato il conflitto di marchi che identificano prodotti di consumo corrente (nell’ambito della cosmesi e dell’igiene personale) destinati al grande pubblico e prodotti con proprietà medicali o impiegati per la cura e il benessere, come tali indirizzati sia alla generale collettività che a specifiche categorie di professionisti.

È chiaro quindi che, in un contesto eterogeneo, la corretta individuazione del consumatore di riferimento assume rilevanza fondamentale per determinare il grado di percezione del marchio e il conseguente rischio che possa ingenerarsi nei potenziali utilizzatori del prodotto una confusione tra i due segni distintivi.

Come è già stato puntualizzato in altre pronunce del tribunale europeo, il pubblico di riferimento, si tratti di professionisti del settore interessato o del grande pubblico, presterà un livello di attenzione elevato nell’acquisto di medicinali o di prodotti che incidono sulla salute, mentre potrà tendenzialmente dedicare minor attenzione quando si trovi di fronte a prodotti di consumo corrente.

In situazioni del genere, rammenta il tribunale, al fine di garantire una più ampia tutela, per valutare il rischio di confusione sarà necessario prendere in considerazione la parte del pubblico di riferimento con il livello di attenzione meno elevato (salvo che tale parte non rappresenti una percentuale insignificante) e quindi meno incline a cogliere le eventuali differenze esistenti tra i due segni distintivi.

Sulla stessa linea la giurisprudenza italiana. La Cassazione (ordinanza 26001/2018) ha precisato che la valutazione deve verificare se la somiglianza può indurre il pubblico interessato a ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate. La valutazione deve quindi riguardare la clientela di media diligenza e avvedutezza . Secondo la Cassazione il rischio di confusione con un segno successivo di un concorrente sussiste allorché si accerti che tale secondo segno si è appropriato del nucleo ideologico del primo, che ne esprime l’attitudine individualizzante, idonea ad orientare le scelte dei futuri acquirenti.

Esame complessivo
La sentenza dello scorso 19 settembre passa poi in rassegna gli ulteriori criteri da esaminare per una corretta valutazione del rischio di confusione. Viene rimarcata la necessità di operare sulla base di un quadro globale, nel quale vanno presi in considerazione molteplici fattori interdipendenti tra loro, in particolare la somiglianza dei marchi, quella dei prodotti o servizi offerti, il carattere distintivo del marchio anteriore, l’ambito geografico nel quale il marchio anteriore è tutelato, definito “il territorio rilevante”.

Anche secondo la Cassazione (ordinanza 26000/2018) l’apprezzamento del giudice di merito sul rischio di confusione deve essere compiuto in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi.

La comparazione
La determinazione del rischio di confusione non può inoltre prescindere da un confronto tra i prodotti o servizi commercializzati e tra i marchi stessi. E se la comparazione dei prodotti deve in particolare essere incentrata sulla loro natura, la loro destinazione, i canali di distribuzione, il loro effettivo impiego, per ciò che concerne i segni distintivi il piano di confronto attiene in via prevalente alla sfera sensoriale e deve fondarsi sull’impressione complessiva suscitata dai marchi in conflitto, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale, avendo presente che il consumatore medio tende a percepire il marchio come un tutt’uno e, di norma, è maggiormente attratto dell’elemento denominativo del segno, rispetto alla sua componente figurativa.

La giurisprudenza

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