Famiglia

Nell'interesse della prole l'ex marito può abitare il seminterrato della casa familiare assegnata alla madre

La pertinenzialità all'immobile principale non impedisce all'accordo tra i coniugi in sede di separazione di creare un'abitazione paterna

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L'accordo omologato dal giudice va applicato in tutte le sue parti, se corrisponde all'interesse dei figli della coppia separanda, compresa la parte che preveda la suddivisione dell'unità abitativa familiare e questa non incida sul diritto dei figli a mantenere il godimento del medesimo ambiente casalingo.
Quindi la casa coniugale assegnata alla madre non comprende automaticamente le pertinenze direttamente o funzionalmente connesse all'immobile. Non è, infatti, il dato catastale che rileva in tale situazione bensì la fattibilità della creazione di due "vere" case separate - per quanto tra esse sussista una connessione funzionale o giuridica.

La Cassazione chiarisce - con la sentenza n. 24106/2023 - che chi ha la disponibilità del bene può stabilire di sciogliere il vincolo pertinenziale tra le varie unità che compongono l'immobile. Non poteva quindi il tribunale dell'omologazione dell'accordo attribuire come casa familiare l'intero compendio immobiliare alla madre assegnataria a fronte dell'esplicita pattuizione, da lei raggiunta con l'ex marito, sulla circostanza che, creato un ingresso indipendente, egli avrebbe abitato al piano seminterrato sottostante la casa coniugale.

Il vincolo di pertinenzialità per altro non esclude l'uso o la messa sul mercato di una delle porzioni immobiliari poste a servizio dell'unità principale. Come ultimo argomento la ricorrente contestava l'impossibilità di riconoscere come abitazione dell'ex marito l'immobile al seminterrato perché privo del requisito dell'abitabilità.
Ma tale aspetto nella lite in questione non rileva se la volontà espressa da chi è dominus della cosa principale mira allo scioglimento del vincolo pertinenziale. In particolare ciò è vero quando tale decisione sortisca dall'accordo consensuale tra i coniugi. Decisione che è infatti da ascrivere all'esercizio della responsabilità genitoriale e non a titolo di proprietà.

La Cassazione ha così confermato la decisione riformatrice della Corte di appello che, a differenza del tribunale dell'omologazione, aveva dato attuazione piena all'accordo tra le parti che avevano già provveduto a creare due unità abitative senza per altro incidere su quella che era casa familiare nell'ottica della prole.

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