Nella compravendita di immobili degli anni '60, in caso di gravi vizi è richiesto un onere di diligenza elevato ed un controllo attento del compratore
Contratti - Compravendita immobili anni '60 - Risoluzione del contratto - Garanzia per vizi della cosa venduta - Art. 1491 c.c. - Onere di diligenza elevato da parte del compratore
L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1491 c.c. non consente di predicare il astratto il grado di diligenza richiesto in quanto deve essere apprezzato in relazione al caso concreto considerando le particolari circostanze di vendita, la natura delle cose, e la qualità dell'acquirente visto che la garanzia viene esclusa ogni qualvolta in cui il vizio era facilmente riconoscibile dall'acquirente salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi. Un onere di diligenza più elevato poteva essere esigibile in virtù delle condizioni non rassicuranti dell'immobile evidenziando anche anomalie costruttive che non richiedevano competenze tecniche particolarmente elevate del compratore.
Corte di cassazione, Civile, Sezione 6 2, Ordinanza del 16 giugno 2021, n. 17058
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - Esclusione della garanzia - Vizi facilmente riconoscibili apparenza e riconoscibilità dei vizi - Accertamento - Incensurabilità in cassazione - Fattispecie
L'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi della cosa compravenduta costituisce un apprezzamento di fatto, come tale sottratto a sindacato in sede di legittimità per tutto ciò che non attiene al procedimento logico seguito o ai principi di diritto eventualmente presupposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di compravendita di un autoveicolo venduto come nuovo ma, in realtà, coinvolto, precedentemente alla compravendita, in un sinistro stradale, come emergente dalle anomalie riscontrate dall'acquirente il giorno successivo alla consegna, avvenuta in tarda serata e, perciò, con tempistica tale da rendere detti difetti non riconoscibili).
Corte di cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 2 dicembre 2016, n. 24731
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Esclusione della garanzia - Vizi facilmente riconoscibili - Onere di diligenza del compratore - Configurabilità - Valutazione in concreto - Necessità - Onere di accertamento mediante l'ausilio di esperti od indagini tecniche - Esclusione.
L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 cod. civ., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio.
Corte di cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 27 febbraio 2012, n.2981
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