Civile

Niente indennizzo per la dolosa omissione dell'avviso del sinistro all'assicurazione

immagine non disponibile

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Assicurazione – Obbligo di avviso del sinistro all'assicurazione – Inadempimento da parte dell'assicurato – Perdita dell'indennizzo – Dolo o colpa - Riduzione dell'indennizzo se presente solo colpa
L'assicurato che non osservi l'obbligo di dare avviso del sinistro non implica per ciò stesso la perdita della garanzia assicurativa poiché occorre accertare se tale condotta sia stata dolosa o colposa poiché nella seconda ipotesi il diritto all'indennità si riduce in ragione del danno sofferto dall'assicuratore ai sensi dell'articolo 1915 comma 2, cod. civ.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2019 n. 24210

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Avviso del sinistro all'assicuratore - Obbligo - Inadempimento - Carattere doloso dello stesso - Nozione - Intento di creare danno all'assicuratore - Necessità - Esclusione.
Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai sensi dell'articolo 1915, primo comma, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2015 n. 13355

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Mancato avviso o salvataggio (inadempimento dell'obbligo) - Assicurazione contro i danni - Inadempimento dell'obbligo di avviso - Specifico intento di creare danno all'assicuratore - Necessità - Esclusione - Consapevolezza dell'obbligo e cosciente volontà di non osservarlo - Sufficienza - Fattispecie.
Ai fini della perdita del diritto all'indennità assicurativa, ai sensi dell'articolo 1915, primo comma, cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo. (Nella specie, relativa ad una polizza contro i rischi di insolvenza nei rapporti commerciali, la corte territoriale aveva accertato che l'assicurata, omettendo di comunicare tempestivamente alla assicuratrice l'insolvenza della cliente, aveva potuto pattuire con questa nuove condizioni di rientro delle esposizioni, evitando la revoca del fido con la assicuratrice medesima, circostanze che avevano condotto a ritenere che l'omissione di comunicazione era consapevole e non una mera dimenticanza).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 luglio 2014 n. 17088

Risarcimento del danno - Inadempimento dell'assicurato - Mancato avviso del sinistro all'assicuratore - Necessario l'intento di procurare danno - Esclusione
Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente, con conseguente perdita del diritto all'indennità ai sensi dell'articolo 1915 del Cc, all'obbligo imposto dall'articolo 1913 del Cc di dare avviso del sinistro all'assicuratore non occorre lo specifico e fraudolento intento di creargli danno, essendo sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 novembre 2007 n. 24733

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©