Niente licenziamento per la lavoratrice che utilizza un permesso della legge 104 per stare in villeggiatura
Si tratta di un caso paragonabile (e per questo punibile) all'assenza arbitraria per un giorno lavorativo
Niente licenziamento per chi si trova in villeggiatura nel giorno di legge 104, invece, di prestare assistenza come previsto dalla norma. Nel caso concreo - precisa la sentenza n. 13065/22 della Cassazione - a una dipendente delle Poste era stato contestato di trovarsi in villeggiatura il 14 agosto 2017 in un giorno di permesso ex lege 104/1992, concesso per assistere la madre disabile che, invece, si trovava in altro luogo, violando così i principi di correttezza e buona fede nonché gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e causando con l'assenza disagi e disservizi e causando con l'assenza disagi e disservizi nell'organizzazione del lavoro.
Licenziamento e scuse
Di qui era scaturito il licenziamento della lavoratrice. La dipendente, però, a fronte delle contestazioni elevate dall'Ufficio si era scusata, adducendo come causa l'improvvisa indisponibilità della madre a raggiungerla solo nella tarda serata del giorno prima (13 agosto). La Corte d'appello ha condiviso la sentenza di primo grado circa la riconduzione del caso all'ipotesi di insussistenza della giusta causa di licenziamento perché il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva. La Cassazione si è pronunciata in linea con i giudici di appello che hanno valutato la situazione attraverso un'individuazione della condotta che tenesse conto di tutte le circostanze del caso concreto, riconducendo quest'ultimo plausibilmente, a un'ipotesi omologabile all'assenza arbitraria per un giorno lavorativo.