Lavoro

Niente "mannaia" dell'inammissibilità dell'appello se si è denunciato il vizio di omessa pronuncia nella sentenza appellata

Per la Suprema corte i giudici di secondo grado non devono applicare l'istituto in modo "frettoloso"

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di Eugenio Sacchettini

L’inammissibilità non è una mannaia multiuso, non si può respingere alla spiccia l’appello per inammissibilità quando con esso si è  correttamente denunciato il vizio di  omessa pronuncia nella sentenza appellata. In tale ipotesi il giudice di secondo grado non  deve applicare il frettoloso filtro dell’inammissibilità, consentito  solo quando l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Lo hanno affermato i giudici della Sezione lavoro con l'ordinanza 14 febbraio 2022 n. 4784.

La vicenda in esame
Un progettista richiede in via monitoria l’adempimento di un contratto per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare, ma il Comune propone opposizione al relativo decreto ingiuntivo di pagamento del compenso per non essere stata validamente conclusa la stipula dell’accordo; nel  giudizio di opposizione il progettista, insistendo per il rigetto dell’opposizione, propone due domande subordinate nei confronti dell’opponente, l’una di arricchimento senza causa e l’altra di responsabilità precontrattuale.

  Il Tribunale accoglie l’opposizione del Comune  sul rilievo del mancato perfezionamento del contratto ed affermando che il progettista avrebbe potuto agire ex articolo 2041 del Cc per l’addotto arricchimento privo di causa. Invano il progettista proponeva appello, la sua impugnazione veniva dichiarata inammissibile con  ordinanza  ex articolo 348-bis del Cpc  non ravvisandosi una ragionevole probabilità di accoglimento, giacché  l’opposto – quale attore in senso sostanziale – non avrebbe potuto proporre domande diverse rispetto a quella posta a base dell’ingiunzione, nella specie respinta.  La possibilità di proporre nuove domande a opera dell’opposto si ridurrebbe infatti    al caso di cosiddetta  reconventio reconventionis, in cui cioè l’opponente abbia spiegato domanda riconvenzionale.

  La posizione della Suprema corte
Avverso tale ordinanza d’inammissibilità il progettista ricorre dinanzi alla Suprema corte a norma dell’articolo 348- ter Cpc rilevando un vizio di error in procedendo di omessa pronuncia con violazione dell’articolo 112 Cpc («Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato») a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. Difatti il giudice di secondo grado aveva omesso di esaminare le sue domande subordinate, di arricchimento senza causa e di responsabilità precontrattuale, peraltro non tenendo conto  - rileva ora l’ordinanza n. 4784 /2022 -  di quanto indicato dalle sezioni Unite con la sentenza n. 22404 depositata il 13 settembre 2018, al cui avviso  nel giudizio per l’adempimento di un'obbligazione contrattuale, la parte può modificare la propria domanda in una richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa con la memoria ex articolo 183  Cpc, comma 6.

Il giudice dell’appello  nell’applicare il suo dovere decisorio  deve  infatti prendere  per la prima volta in esame una domanda o una eccezione sulla quale il giudice del primo grado aveva omesso ogni pronuncia,  e in tal modo compie un giudizio nuovo, che si configura come giudizio a cognizione piena e non come delibazione sulla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello.   Ma ciò fa a pugni collo sbrigativo procedimento dell’inammissibilità  ex articoli 348 bis e 348 ter Cpc  applicato invece  nel caso in esame dal giudice di seconde cure.

Le conclusioni della Sezione Lavoro
In conclusione, la Sezione lavoro coll’ordinanza  2022 n. 4784 rimanda al giudice di secondo grado, ovviamente ad altra sezione, per un esame  e una decisione delle questioni sollevate  dall’opposto progettista e non risolte, enunciando il principio di  diritto secondo cui in caso di denuncia in appello del vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice del primo grado, il giudice dell’impugnazione può rendere ordinanza di inammissibilità dell’appello, ex articoli 348 bis e 348 ter Cpc, soltanto ove tale motivo di gravame non abbia ragionevole probabilità di essere accolto; diversamente, non può, in sostanziale accoglimento del motivo stesso, emendare il vizio di inattività del primo giudice con ordinanza ex articolo 348 ter  Cpc, ma deve provvedere sull’appello nelle forme ordinarie.

Principio generale questo che, tradotto nello specifico della mancata pronuncia in primo grado, e non a caso la causa è stata rimandata al mittente per una decisione sul punto, sembra doversi tradurre nel senso  di dover escludere dalla mannaia dell’inammissibilità l’ipotesi nella quale il giudice di secondo grado debba comunque  riesaminare e decidere questioni tralasciate dal giudice di primo grado.

   

 

 

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