Amministrativo

Niente più vincolo alla pavimentazione con ghiaia se si rispetta l’indice di permeabilità

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di Guglielmo Saporito

Diventa libera la pavimentazione con ghiaia di aree, se si rispetta l'indice di permeabilità: lo sottolinea il Tar di Napoli con la sentenza 15 dicembre 2016 numero 5796. La pronuncia è importante sotto due aspetti: si tratta di uno dei casi di edilizia libera, realizzabile senza alcun tipo di titolo a norma dell'articolo sei comma 2 lettera C del Dpr 380 /2001; inoltre, si individua a quale norma sia soggetto questo tipo di intervento, in un Testo unico (380 del 2001) di recente soggetto a riordino.

Appena pochi giorni or sono, il Dlgs 25 novembre 2016 n. 222 ha riordinato la materia individuando i procedimenti oggetto di autorizzazione, scia, silenzio assenso e comunicazione. La pavimentazione passa, all'interno del nuovo Dpr 380/2001, dall’articolo 6, comma 2 C, all’articolo 6, comma 1, lettera e ter, mantenendo tuttavia un' irrilevanza urbanistica.

La sentenza del Tar Napoli riguarda un intervento su area agricola, trasformata in piazzale cosparso di materiale di risulta (ghiaia, secondo la parte ricorrente) con spessore di circa 30 centimetri.: partendo dal presupposto che la norma del tempo (articolo 6 comma due lettera c del Dpr 380 / 2001) prevede tra le attività edilizie libere le opere di pavimentazione, anche per aree di sosta, i giudici osservano che tale intervento consente un agevole ripristino del terreno: l'unico limite è quindi rappresentato dall'indice di permeabilità, che deve essere previsto dallo strumento urbanistico comunale. Se tale indice rispettato, o se manca, l'intervento rientra tra quelli liberi. Peraltro, occorre prestare attenzione all'eventuale utilizzazione dell'aria come deposito di merci o materiali, che esige specifica autorizzazione a norma degli articoli 3, comma 1, lettera e 7 nonché 20 del Dpr 380/2001. a ciò va aggiunto che, se il materiale e di risulta, non deve contrastare con norme di tutela ambientale.

L'orientamento dei giudici amministrativi appare in contrasto con i principi di risparmio del territorio, poiché rende di fatto meno governabili modifiche realizzabili in poche ore e che sono quasi sempre preordinate a un diverso uso del territorio: da agricole, le aree passano senza alcun controllo ad utilizzi imprenditoriali o residenziali (quali accessori ad insediamenti abitativi). Sul tema, vi è costante orientamento del Consiglio di Stato (sentenze 1268/2016, 2450/ 2012, 532 / 2014 ), severo nei confronti di pavimentazioni che modificano precedenti destinazioni (perlopiù, agricole).

In proposito, non contribuisce a far chiarezza lo spostamento, all'interno del Dpr 380 / 2001 (Testo unico edilizia), delle pavimentazioni dall'articolo 6, comma 2, dell'articolo 6, comma 1, anche se un aiuto può giungere dalla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016, che elenca i titoli necessari per gli interventi edilizi. A pagina 95, voce 27, della tabella A si trova una conferma della collocazione delle «pavimentazioni» tra le attività libere, anche se le pavimentazioni stesse sono definite «pertinenziali», con una specificazione che non è presente nel testo di legge ma che tradisce la coscienza dei rischi di un'assoluta liberalizzazione.

Tar Napoli, sentenza 15 dicembre 2016, n. 5796

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