Niente revoca della patente se il velocipede non ha motore autonomo dalla pedalata
La bicicletta con pedalata assistita appartiene al mondo delle biciclette e, quindi, in caso di incidente per guida in stato di ebbrezza è illegittima la sanzione accessoria della revoca della patente. Discorso diverso – chiarisce la Cassazione (sentenza n. 22228/19) sarebbe stato se il ciclo non avesse necessitato della pedalata ma si fosse mosso autonomamente: in questo caso ci sarebbe stata la revoca della patente Am (più nota come patentino).
È la stessa Corte ad analizzare le differenze fra le due tipologie di veicoli. Mentre nei cicli a propulsione il mezzo è in grado di avanzare senza l'aiuto del ciclista, invece nei cicli a pedalata assistita il mezzo si muove soltanto se il ciclista esercita forza sui pedali sebbene aiutato da un motore elettrico.
Alla base della sentenza c'era un macroscopico errore di interpretazione da parte del giudice di merito del Regolamento Ue n. 168/2013, in base al quale i veicoli dotati di motore elettrico azionabile da un acceleratore devono essere muniti di certificato di circolazione e il conducente deve avere il patentino.
La pedalata assistita. Così non è in quanto il giudice di merito non ha considerato che il richiamato regolamento europeo non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita, ma solo a quelli dotati di potenza superiore a 250 W (cosiddetti "cicli a propulsione" mentre per quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti ex articolo 50 codice della strada).
In definitiva la sentenza è stata annullata limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente con rinvio al Tribunale per il nuovo giudizio sul punto.
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 22 maggio 2019 n. 22228