Civile

Niente sospensione per le ganasce fiscali né per le multe

Su entrambi i fronti, dal 31 maggio non ci sono più proroghe nei pagamenti

di Domenico Carola

Per chi ha un veicolo, questa seconda ondata del coronavirus non è come la prima. Se la scorsa primavera il decreto Cura Italia aveva prorogato molte scadenze su multe stradali e gestione dei veicoli, ora i rinvii restano solo su patenti e revisioni (si veda l’articolo a sinistra). Quindi occorre stare attenti su due dei fronti che più possono mettere in difficoltà chi è alle prese con gli effetti di pandemia e lockdown sull’economia: multe e fermi amministrativi (noti anche come ganasce fiscali).

Su entrambi i fronti, dal 31 maggio non ci sono più proroghe nei pagamenti. Si era parlato di una moratoria dei fermi che sarebbe stata introdotta ora dal decreto legge Ristori-quater, ma in realtà il testo della norma approvato dal Consiglio dei ministri non la prevede. Non si possono però escludere moratorie o altri facilitazioni in sede di conversione in legge o nei provvedimenti legislativi da approvare nelle prossime settimane.

Per i fermi ci sono invece novità procedurali degli ultimi mesi:

dal 15 settembre, con l’entrata in vigore della legge 120/2020, di conversione del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020), nel Duc (Documento unico di circolazione, che sta sostituendo la carta di circolazione) vengono riportati anche i dati relativi a privilegi e ipoteche, a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati al Pra, nonché i provvedimenti di fermo amministrativo;

dal 13 ottobre, anche i provvedimenti di sospensione dei fermi, se emanati dal 1° gennaio 2020 in poi, sono annotati al Pra in modo telematico e gratuito direttamente dall’agente della riscossione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 ottobre).

Con il fermo, il veicolo resta nella piena disponibilità e nel pieno possesso del proprietario, che può anche venderlo (in quel caso tocca all’acquirente pagare il debito che ha fatto scattare le ganasce). Ma, finché il fermo è attivo, il veicolo non può essere usato. Da nessuno: con l’iscrizione del fermo, scatta l’inopponibilità verso il riscossore degli atti dispositivi del bene, tra cui donazioni e vendite. Ciò significa che il bene, materialmente, può essere venduto in quanto il provvedimento amministrativo non implica un vincolo di indisponibilità. Tuttavia il fermo segue il bene, quindi l’acquirente subirà le stesse limitazioni del proprietario precedente.

Inoltre il veicolo non può essere rottamato, radiato dal Pra, demolito o esportato all’estero. La rottamazione è possibile solo in caso di veicolo malridotto o inadatto all’uso (circolare Aci 11454 del 16 settembre 2009): il proprietario non vedrà nelle ganasce fiscali un motivo valido per pagare il debito.

Le conseguenze del fermo possono essere evitate se si dimostra che il veicolo è necessario (strumentale) alla propria attività di impresa o alla propria professione (articolo 86 del Dpr 602/1973, modificato con il Dl 69/2013) oppure che serve per la deambulazione e il trasporto di un invalido. In questi casi, il fermo scatta regolarmente, ma non viene iscritto al Pra. Dalla mancata iscrizione deriva che il veicolo è normalmente utilizzabile e anche vendibile.

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