Per la valutazione dell’esiguità del danno o del pericolo, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del Cp, occorre tenere conto non tanto dei precedenti penali (che rilevano sotto il profilo dell’abitualità del comportamento) bensì delle modalità della condotta, verificando se, in relazione a esse, la fattispecie sia di minima offensività. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 7442/25.
Il comportamento dell’imputato
I Supremi giudici hanno...

