No all’assegno se la funzione compensativa è stata realizzata da accordi prima del divorzio
L’eventuale squilibrio - economico, patrimoniale, reddituale - esistente tra gli ex coniugi non è determinante rispetto al riconoscimento dell’assegno divorzile, quando vi sia stata una definizione dei rapporti patrimoniali che abbia soddisfatto le esigenze compensative di questo assegno, anche prima dello scioglimento del matrimonio. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 32398 depositata l’11 dicembre 2019 che ha specificato come la funzione dell’assegno divorzile, così come aggiornata e rimodulata dalla sentenza delle Sezioni unite 18287/2018, sia quella di garantire il principio di “assistenza” tra gli ex componenti di un legame coniugale, in un’ottica compensativa e perequativa dell’istituto.
Per realizzare questa funzione occorre prendere in considerazione il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale. Il cambio di rotta è dunque quello di considerare ormai assolutamente estraneo all’opera interpretativa del giudice, qualsivoglia richiamo al tenore di vita della famiglia.
Oggi quindi la comparazione tra le situazioni economiche e patrimoniali delle parti, non costituisce, come accadeva in passato con il tenore di vita, il fattore primario dell’attribuzione del contributo divorzile. Al contrario, vi è l’obbligo di accertare sempre se la concreta conduzione della vita familiare sia stata la causa prima di uno squilibrio tra gli ex coniugi.
In caso di presenza di uno squilibrio si deve poi analizzare se il richiedente abbia svolto un ruolo preminente nella conduzione della vita familiare con sacrificio delle proprie aspettative professionali e lavorative. In caso affermativo, occorre riconoscere questo ruolo con il contributo divorzile.
Ma, anche in tali ipotesi, si deve accertare se nel corso della vita matrimoniale non siano intervenute definizioni di rapporti economici tra le parti, che abbiano già assorbito gli effetti pregiudizievoli della cessazione del rapporto sulla sfera economica dell’ex coniuge che abbia svolto un ruolo prevalentemente domestico. Ben potendo, afferma la sentenza, accadere che «la funzione perequativa e compensativa dell’assegno sia stata preventivamente soddisfatta dalle attribuzioni eseguite da uno dei coniugi, nei confronti dell’altro, prima dello scioglimento del vincolo».
In buona sostanza i nuovi criteri attributivi e determinativi dell’assegno non risultano condizionati dall’accertamento del tenore di vita durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale esclusivamente come precondizione fattuale. L’assegno divorzile sarà quindi escluso se le scelte e i ruoli, svolti nel corso della vita in comune, non abbiano generato delle compressioni delle chance professionali o lavorative, del richiedente.
La Suprema corte cassa quindi la sentenza impugnata e la rinvia alla Corte d’appello.
Cassazione, sentenza 32398 dell'11 dicembre 2019