Con la sentenza depositata il 14 novembre, nella causa C-197/23 (S.S.A.), gli eurogiudici hanno stabilito che non vanno applicate le norme interne in base alle quali il legislatore nazionale limita il potere del giudice di appello di verificare che l'assegnazione della causa in primo grado sia avvenuta in violazione delle norme interne relative all'attribuzione dei procedimenti

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione IV - Sentenza 14 novembre - Causa C-197/23

LA MASSIMA

Competenza e giurisdizione - Tutela giurisdizionale effettiva - Giudice indipendente e imparziale - Assegnazione delle cause - Norme interne - Modifica dei collegi giudicanti - Procedura di appello - Impossibilità di dedurre le violazioni sull'assegnazione delle cause - Lesione del principio dell'indipendenza del giudice - Incompatibilità con il diritto Ue - Obbligo di disapplicazione. (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 19)

L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Tue, letto alla luce dell'articolo 2 del Tue e dell'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che impedisce in ogni caso al giudice d'appello di verificare se la riassegnazione di una causa al collegio giudicante che ha statuito su quest'ultima in primo grado non sia avvenuta in violazione delle norme nazionali relative alla riassegnazione delle cause nell'ambito degli organi giurisdizionali.

Arriva alla Corte di giustizia dell'Unione europea il principio dell'immutabilità del collegio giudicante e, in particolare, il margine di autonomia degli Stati nelle scelte relative all'assegnazione delle cause in rapporto al rispetto della tutela giurisdizionale effettiva. Con la sentenza depositata il 14 novembre, nella causa C-197/23 (S.S.A.), gli eurogiudici hanno stabilito che l'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti...

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