No alla prelazione agraria per il vigneto compreso nella quota ereditaria
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 25443/2024, affermando che prevale la prelazione del coerede ex art. 732 c.c.
Nel caso di vendita di una quota ereditaria, comprensiva anche di un terreno, la “prelazione agraria” del confinante coltivatore diretto soccombe rispetto alla “prelazione del coerede”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 25443/2024, accogliendo il ricorso della sorella (e coerede) della venditrice.
La Corte di appello di Firenze aveva invece come confermato la domanda di retratto agrario proposta dal confinante per il terreno, con destinazione “vigneto”, nel Comune di Camaiore.
Proposto ricorso, l’erede lamenta che la Corte territoriale ha errato nel ritenere “la prevalenza della prelazione del confinante coltivatore diretto rispetto alla prelazione ereditaria” anche quando “oggetto di cessione sia un’intera quota ereditaria” e non solo quando si è in presenza della cessione di uno o più «fondi rustici» individualmente e singolarmente considerati .
La Terza sezione civile ha accolto il ricorso affermando che la Corte territoriale erra là dove, pur qualificando l’operazione negoziale intervenuta tra le sorelle come vendita di quota ereditaria, ha poi ritenuto sussistere egualmente i presupposti per l’esercizio del retratto agrario. Ed ha affermato il seguente principio di diritto: “In caso di acquisto di quota di eredità, avente ad oggetto, tra l’altro, un fondo agricolo, il diritto di prelazione del coerede, di cui all’art. 732 cod. civ., prevale sul diritto di prelazione del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante”.
La Suprema corte aveva già affermato che nei rapporti tra l’articolo 732 cod. civ. e l’articolo 8 della legge n. 590/1965, “la sovrapposizione” debba “essere risolta dando la prevalenza alla prelazione ex art. 732 cod. civ. allorché sia venduta la quota (o sua frazione aritmetica) di un fondo tuttora indiviso, facente parte di comunione ereditaria, sia, come si è precisato, che l’asse ereditario sia costituito dal solo fondo, sia che l’asse consista di altri cespiti”; la prelazione spetta invece al coltivatore qualora oggetto del trasferimento sia un fondo ovvero una quota di esso che siano da considerarsi nella loro determinata individualità”. In particolare, la sentenza n. 4345/2009 ha sancito la prevalenza del retratto ereditario su quello agrario, in relazione ad un’operazione negoziale mediante la quale alcuni dei coeredi, “in costanza di comunione ereditaria”, avevano trasferito ad altra coerede, “l’intera quota loro pervenuta dall’eredità paterna”.
Nel caso in cui invece “un erede alieni ad altro coerede la propria quota su un singolo bene, facente parte di una comunione ereditaria, senza che il trasferimento riguardi l’intera sua quota ereditaria, o frazione aritmetica della medesima, la vendita non costituisce esercizio del diritto di prelazione”, spettante al coerede (ai sensi dell’art 732 c.c.). L’alienazione, dunque, ove abbia ad oggetto un fondo rustico, è soggetta al diritto di prelazione e riscatto in favore del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante; salva l’ipotesi in cui anche il coerede acquirente sia coltivatore diretto (n. 2423/1978).