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No alla profilazione pubblicitaria degli utenti di social senza esplicito consenso all'uso dei cookies esterni

La Cgue afferma che l'Anitrust nazionale può dal trattamento illecito dei dati personali rilevare un abuso di posizione dominante

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di Paola Rossi

L'Anitrust nazionale che valutata l'esistnza di un abuso di posizione dominante può rilevare nel suo giudizio anche del trattamento dei dati personali opertato dalla società nel mirino dell'Authority. Al fine però di valutare se il trattamento sia in linea col regolamento europeo Privacy (RGPD) l'Antitrust dovrà coordinarsi e cooperare con l'Autorità nazionale preposta al rispetto del regolamento RGPD e verificare se sussistano sue decisioni (o della Corte Ue) applicabili al caso concreto e all'anomalia riscontrata nel trattamento dei dati personali dei consumatori.

Con la sentenza sulla causa C-252/21 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affrontato il caso sulla legittimità delle condizioni generali d'uso di un social network. In particolare della società che gestisce l'offerta del social network online Facebook all'interno dell'Ue, la Meta Platforms Ireland.

La vicenda all'esame della Corte di giustizia

Nell'esame di un illegittimo abuso della propria posizione dominante da parte di Meta sul mercato europeo dei social online l'autorità nazionale tedesca garante della concorrenza ha dubitato della legittimità del sistema dei marcatori cookies fondato su un trattamento dei dati personali degli utenti reperiti anche off Facebook al fine di una sempre più personalizzata profilazione pubblicitaria di chi utilizza il socila network.

Le motivazioni della Cgue

La Cgue fornisce al giudice tedesco del rinvio pregiudiziale un'interpretazione sulla causa venutasi a creare con Meta Platforms Ireland posta all'indice per tale profilazione che in quanto non fondata su un chiaro e consapevole consenso dell'utente all'utilizzo di tutti i suoi dati di navigazione anche al di fuori di Facebbok fa emergere una violazione del RGPD con la conseguenza di appurare di quale autorità sia la competenza a far cessar tale violazione.

La Cgue afferma che nulla toglie che in un esame sul rispetto della concorrenza possa emergere quale abuso di posizione dominante lo scorretto utilizzo di dati personali. Ma a fronte di tale rilevazione l'Antitrust che procede all'esame è tenuto a "dialogare" con il Garante privacy nazionale incaricato di far rispettare il regolamento in materia tenendo conto di decisioni già assunte sul punto o sottoponendo la questione sulla legittimità del trattamento analizzato all'auotirità competente.

Per quanto riguarda, invece, la legittimità in sé del trattamento dei dati personali delle persone fisiche, e più specificatamente degli internauti, la Cgue pone il consenso del singolo al centro della valutazione. Quindi in assenza di un esplicito consenso all'utilizzo di dati reperiti in rete affinché un social come Facebook possa creare un profilo mirato per la messaggistica pubblicitaria il trattamento non è lecito. In particolare non è consentito in assenza di esplicito consenso che vengano raccolti indistinatamente tutti i dati rilevati dall'uso del singolo individuo di app o di interrogazioni sui motori di ricerca, i cosiddetti dati off Facebook.

Infine, la Corte osserva che la circostanza che l'operatore di un social network online, in quanto titolare del trattamento, occupi una posizione dominante sul mercato dei social network non osta, di per sé, a che gli utenti di tale social network possano validamente acconsentire, ai sensi del RGPD, al trattamento dei loro dati effettuato da tale operatore. Tuttavia, poiché una posizione del genere può incidere sulla libertà di scelta di tali utenti e creare un evidente squilibrio tra questi ultimi e il titolare del trattamento, essa costituisce un elemento importante per determinare se il consenso sia stato effettivamente prestato validamente e, in particolare, liberamente. E, va detto, incombe a detto operatore l'onere di provare tale circostanza.

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