No al ricorso diretto in Cassazione per impugnare il decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio
Difensori - Gratuito patrocinio - Revoca dell'ammissione con sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002
In assenza di espressa previsione normativa il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio nei giudizi civili è l'opposizione, ai sensi dell'art. 170, DPR n. 115 del 2002, al presidente del tribunale o corte d'appello al quale appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, natura di rimedio di carattere generale mentre l'impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto in cassazione può aversi solo nel caso contemplato dall'art. 113 dello stesso DPR in cui questo sia stato pronunciato sulla richiesta dell'ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d, corrispondente all'art. 127, comma 3 del dPR.
• Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29877
Procedimento civile - Difensori - Gratuito patrocinio - Revoca dell'ammissione con sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002
La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio adottata con il provvedimento che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 136, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex articolo 170 dello stesso D.P.R. 115, dovendosi escludere che quel provvedimento, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione.
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 11 dicembre 2018 n. 32028
Procedimento civile - Difensori - Gratuito patrocinio - Revoca dell'ammissione con sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002 - Ricorso per cassazione avverso la relativa statuizione - Inammissibilità - Fondamento.
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R ., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del d.P.R. citato.
• Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3028
Procedimento civile - Difensori - Gratuito patrocinio revoca dell'ammissione con sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002 - Ricorso per cassazione avverso la relativa statuizione - Inammissibilità - Fondamento.
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 della stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del d.P.R. citato.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 dicembre 2017, n. 29228