Nomadi digitali e applicabilità del regime fiscale speciale per gli "impatriati"
La pressoché trascorsa crisi sanitaria, in combinazione con gli avanzamenti della tecnologia ed economia digitali, ha determinato un'improvvisa diffusione di soluzioni organizzative – sovente realizzate con una significativa dose d'improvvisazione – che contemplano il ricorso al lavoro agile o lo svolgimento dell'attività di lavoro da remoto (remote working)
A decorrere dal 29 marzo 2022, l'ingresso per lavoro in Italia è consentito al di fuori delle quote d'ingresso individuate con cadenza annuale per la categoria di lavoratori stranieri denominata ‘nomadi digitali e lavoratori da remoto' di cui all'art. 27, c. 1, lett. q-bis) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 28, introdotto dall'art. 6-quinquies del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, ad opera della Legge 28 marzo 2022, n. 25.
La pressoché trascorsa crisi sanitaria, in combinazione con gli avanzamenti della tecnologia ed economia digitali, ha determinato un'improvvisa diffusione di soluzioni organizzative – sovente realizzate con una significativa dose d'improvvisazione – che contemplano il ricorso al lavoro agile o lo svolgimento dell'attività di lavoro da remoto (remote working).
Trattasi di un processo di trasformazione, anche culturale, avviato da tempo e al quale l'emergenza epidemica ha impresso una sensibile accelerazione; l'introduzione della figura del ‘nomade digitale', cioè del lavoratore che svolge la propria attività - altamente qualificata - in regime di lavoro subordinato così come autonomo da qualsivoglia luogo, impiegando dispositivi e tecnologie digitali, costituisce un segnale chiaro in tale direzione.
Come espressamente precisato dall'art. 27, c. 1-sexies del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anch'esso inserito in forza del testé richiamato art. 6-quinquies del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, il lavoratore straniero è ‘nomade digitale' qualora svolga un'attività lavorativa ‘altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano'.
La testé citata disposizione prevede altresì che quando l'attività lavorativa sia svolta in Italia, al ‘nomade digitale' è consentito l'ingresso senza che sia necessario richiedere il rilascio del nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, in quanto è sufficiente sia acquisito il visto d'ingresso.
Nel caso di specie, il visto d'ingresso è rilasciato per un periodo non superiore a un anno e a condizione che:
- il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale;
- siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti in Italia. Entro il 28 aprile 2022 dovrebbero essere definite mediante apposito decreto le modalità e individuati i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per i ‘nomadi digitali'. In particolare, è stabilito che il decreto attuativo definisca
i) le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno al nomade digitale,
ii) le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso,
iii) i limiti minimi di reddito del richiedente il permesso stesso e
iv) le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.
Anche se in attesa dell'emanazione di detto decreto, è fin d'ora ragionevole prospettare l'ipotesi che che il rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero ‘nomade digitale' potrà consentire allo stesso di svolgere la propria attività in Italia con continuità, anche successivamente al periodo di validità (annuale) del visto d'ingresso. Dunque, con riferimento ad un ‘nomade digitale' potrebbe trovare applicazione il regime fiscale speciale di cui all'art. 16, c. 2, secondo periodo del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
Tale norma stabilisce che i redditi di lavoro dipendente nonché i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo e d'impresa prodotti in Italia dal ‘nomade digitale' che abbia trasferito in Italia la residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30 per cento dell'ammontare, purché l'interessato:
a) non abbia risieduto in Italia nei due periodi d'imposta che precedono il trasferimento della residenza fiscale;
b) s'impegni a risiedere in Italia per almeno due anni;
c) svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
È appunto il requisito della residenza fiscale di cui alla precedente lettera b) che costituisce il nodo interpretativo cruciale quando si tenti una correlazione tra la disciplina dettata in tema di ‘nomadi digitali' e il regime fiscale applicabile ai redditi di lavoro da questi prodotti durante la propria permanenza in Italia.
Si confida che gli attesi decreti attuativi di cui al citato art. 27, c. 1-sexies del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 forniranno in tal senso indicazioni puntuali. Peraltro, si consideri come:
- il regime fiscale speciale potrà trovare applicazione solo quando il nomade digitale sia cittadino di uno Stato non comunitario con il quali viga una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o un accordo sullo scambio d'informazioni in materia fiscale;
- la possibilità di beneficiare del regime fiscale speciale è subordinata
i) al possesso da parte del nomade digitale di un diploma di laurea,
ii) alla condizione che il ‘nomade digitale' abbia svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa fuori dall'Italia nei ventiquattro mesi che precedono il trasferimento della residenza fiscale o, in alternativa, che abbia svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.
È evidente come proprio con riferimento ai requisiti della qualificazione professionale del nomade digitale i più volte richiamati art. 27, c. 1-sexies del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e art. 16, c. 2, secondo periodo del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 rivelino una reciproca sovrapposizione, che si auspica l'emanando decreto saprà armonizzare.
*di Daniela Ghislandi e Luca Barbieri di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche
Daniela Ghislandi e Luca Barbieri *
Norme & Tributi Plus DirittoVittorio Giordano e Fabio Spinelli Barrile**
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