Non è irragionevole l’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato
Lo ha chiarito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 200, depositata oggi, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al primo comma dell’articolo 199 Cpp
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 200, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al primo comma dell’articolo 199 del codice di procedura penale, disposizione che, mentre riconosce ai prossimi congiunti dell’imputato la facoltà di astenersi dal testimoniare, introduce un’eccezione per il familiare che sia persona offesa dal reato.
All’imputato veniva contestata una condotta di lesioni personali aggravate nei confronti della figlia. Il Tribunale sostiene che dall’istruttoria è emerso pacificamente che l’imputato abbia percosso la figlia, cagionandole plurime lesioni. Nella deposizione della persona offesa, che non ha potuto beneficiare della facoltà di astensione, il giudice rimettente ravvisa indizi del reato di falsa testimonianza. La teste avrebbe cercato palesemente di ridimensionare la gravità della condotta del genitore. Avrebbe poi circoscritto in termini minori la durata dell’aggressione, attribuito alcune delle lesioni riportate ad una caduta, nonché sostenuto di non avere visto il padre utilizzare una cintura per colpirla.
Il giudice rimettente si è perciò interrogato sull’utilizzabilità della deposizione testimoniale della persona offesa e sulla necessità di disporre l’immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge nei confronti della teste, e perciò solleva le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 199, comma 1, cod. proc. pen.
Decidendo sulle censure del Tribunale di Firenze, riferite agli articoli 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Corte ha affermato che tale eccezione alla facoltà di astensione non è irragionevole, né sproporzionata, e neppure lede la vita e l’unità della famiglia, in quanto essa, da un lato, corrisponde al fatto che proprio la condotta offensiva dell’imputato normalmente incide sul legame affettivo sotteso alla facoltà di astenersi e, dall’altro, protegge la vittima del reato dalle pressioni che spesso provengono dallo stesso ambito familiare affinché si astenga dal deporre.
È stata altresì disattesa – per il carattere fortemente “manipolativo” della sollecitata pronuncia – la richiesta subordinata del rimettente, diretta a ottenere l’eliminazione dell’obbligo di deporre del congiunto, persona offesa, nell’ipotesi in cui la sua deposizione non sia assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti.
Infine, la Corte ha sottolineato che quella del prossimo congiunto, offeso dal reato, non si differenzia da un’ordinaria testimonianza, sicché nei suoi confronti può essere applicata, ove ne ricorrano gli estremi, la causa di non punibilità di cui all’articolo 384, primo comma, del codice penale.