Rassegne di Giurisprudenza

Non è necessaria l'audizione del minore ascoltato personalmente nei due gradi di giudizio

a cura della Redazione Diritto


Famiglia e Filiazione - Minori - Provvedimenti che riguardano minori adolescenti - Minori già ascoltati personalmente nei due gradi di giudizio - Audizione - Non necessaria
Nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti, può non procedersi direttamente alla loro audizione, laddove siano già stati sentiti personalmente nei due gradi di giudizio, in occasione della c.t.u. e degli incontri organizzati dai servizi sociali sulla base di una specifica ed espressa motivazione (manifesta superfluità, contrasto con l'interesse dei minori, ascolto già effettuato da esperti) in deroga così ad un adempimento ritenuto essenziale ed ineliminabile.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 23 gennaio 2023, n. 2001

Famiglia e filiazione - Minori - Potestà dei genitori - Separazione dei genitori - Provvedimenti relativi ai figli - Audizione del minore - Necessità. (Cc, articoli 315-bis, 336, 336-bis, 337-bis e 337-octies)
In tutti i procedimenti previsti dall'articolo 337-bis del Cc, laddove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto. E ciò non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato a un esperto al di fuori di detto incarico. L'ascolto diretto del giudice dà, per vero, spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 25 gennaio 2021, n. 1474

Famiglia – Potestà dei genitori procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale - Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento - Obbligo del giudice - Fondamento
In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 25 gennaio 2021, n. 1474

Famiglia e filiazione - Minori - Potestà dei genitori - Responsabilità genitoriale - Decadenza - Decreto della Corte di appello su reclamo avverso quello del Tribunale per i minori - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie. (Cc, articoli 330, 333 e 336; cpc, articolo 360)
In materia di provvedimenti de potestate ex articoli 330, 333 e 336 del codice civile, il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, anche quando non sia stato adottato a titolo provvisorio e urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale. (Da tali principi si evince, ha osservato la Suprema Corte, il principio che i provvedimenti de potestate, quantunque suscettibili di giudicato, sono sempre revocabili o modificabili per il sopravvenire di fatti nuovi: nella specie, a seguito del decreto della Corte di appello sono intervenuti fatti nuovi nella valutazione delle capacità genitoriali della parte ricorrente, una nuova Ctu risposta sulla base delle varie relazione depositate dai servizi sociali e dagli operatori incaricati di garantire i rapporti padre-figlio. Il motivo di ricorso, pertanto, non coglie nel segno laddove lamenta che il decreto impugnato contenga statuizioni confliggenti con quelle del provvedimento precedente, non configurandosi alcun vincolo di giudicato).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 24 marzo 2022, n. 9691