Non è nuova costruzione l’edificio che replica le caratteristiche fondamentali di quello demolito
Non è più necessario - ai fini del permesso a costruire - che l’opera edilizia sia fedele replica di quella preesistente all’intervento demolitorio
I giudici amministrativi chiariscono la differenza - ai fini del permesso di costruire - tra ricostruzione e l’ipotesi di nuova costruzione dopo l’intervento di demolizione di un precedente fabbricato.
Il Tar Marche, con la sentenza n. 809/2024 precisa, infatti, quali siano le caratteristiche per stabilire se vi sia o meno - nell’opera ricostruita al posto di quella demolita - il carattere di “nuova costruzione”.
L’indicazione del Tar
Dopo una demolizione edilizia il criterio distintivo tra ricostruzione e nuova costruzione è costituito dal grado di variazione rispetto all’opera preesistente.
Si tratta perciò di ricostruzione solo quando il successivo manufatto non rechi variazioni di volume, altezza e sagoma rispetto all’edificio demolito.
Di conseguenza, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni il nuovo intervento edilizio va equiparato a una vera e propria “nuova costruzione”. E ciò comporta che l’attività edilizia sia da considerarsi legittima solo se viene svolta nel rispetto delle regole proprie della corrispondente categoria e dei relativi titoli abilitativi per poterla svolgere.
I criteri ampliati
Il Tar precisa il perimetro che separa la ricostruzione dalla nuova costruzione alla luce delle nuove norme attualmente in vigore. I criteri che connotano le due diverse ipotesi sono stati oggetto di novella normativa con il decreto legislativo 27 dicembre 2002 n. 301 che ha di fatto comportato un ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione: proprio perché non vi è più il limite della “fedele ricostruzione”, si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi discretivi, in particolare per quanto riguarda i volumi.
Per cui si può parlare di mera ristrutturazione edilizia, senza sconfinare in una nuova costruzione, solo se l’opera edilizia garantisce la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente ormai demolito. Gli elementi distintivi dell’opera preesistente che vanno rispettati, per poter asserire che l’intervento sia una ristrutturazione sono quindi la sagoma, le superfici e i volumi del manufatto demolito.