Non è in sé discriminatorio che gli assistenti personali di disabili siano individuati in base alla fascia di età
La preferenza per una persona coetanea espressa dal portatore di handicap è una preferenza giustificata dai suoi bisogni
La Corte Ue con la sentenza sulla causa C-518/22 ha affermato che l’impiego di un’assistente personale chiamato ad aiutare una persona disabile nella vita quotidiana può essere riservato alle persone della stessa fascia di età dell’assistito.
La differenza di trattamento, in un caso come questo è fondata sull’età, ma vista la finalità della prestazione alla persona può essere giustificata alla luce della natura dei servizi di assistenza personale forniti.
Il caso a quo
Il caso tedesco da cui origina il rinvio prgiudiziale alla Cgue riguarda una società tedesca specializzata nell’assistenza e nella consulenza alle persone disabili che intendeva reclutare personale per l’assistenza a una studentessa universitaria di 28 anni, al fine di aiutarla in tutti gli ambiti della sua vita quotidiana. La società aveva pubblicato un annuncio che indicava «una preferenza per le persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni». Ma una candidata che non apparteneva a tale fascia di età e la cui domanda era stata respinta riteneva di essere stata ingiustificatamente discriminata in ragione della sua età.
Il rinvio pregiudiziale
La Corte federale del lavoro tedesca ha perciò chiesto alla Corte di giustizia in quale misura la tutela contro la discriminazione fondata sull’età, da un lato, e la tutela contro la discriminazione fondata sulla disabilità, dall’altro, possano essere conciliate in una tale situazione.
Gli interessi contrapposti in gioco
Al centro dell’interpretazione della Corte Ue il bilanciamento tra l’interesse del prestatore di servizi e l’interesse a una prestazione idonea al proprio caso personale espresso dall’assistito disabile.
La Corte di giustizia chiarisce che la preferenza per gli assistenti personali di una determinata fascia di età espressa dalla persona disabile può promuovere il rispetto del diritto all’autodeterminazione di quest’ultima. Tra l’altro nel caso concrto rileva che la normativa tedesca impone espressamente di soddisfare i desideri individuali dei disabili nell’ambito della fornitura dei servizi di assistenza personale. Di conseguenza, le persone interessate devono essere in grado di scegliere come, dove e con chi vivere.
In un tale contesto, sembra ragionevole aspettarsi che un’assistente personale appartenente alla stessa fascia di età della persona disabile si integri più facilmente nell’ambiente personale, sociale e universitario di quest’ultima. Quindi l’imposizione di un requisito di età nella selezione per ottenere l’impiego può essere necessaria e giustificata alla luce della tutela del diritto all’autodeterminazione della persona disabile interessata.