Non può essere garantito il diritto d'accesso alla cartella di pagamento se sono trascorsi cinque anni dalla sua emissione
Non può essere garantito il diritto d'accesso alla cartella di pagamento se sono trascorsi cinque anni dalla sua emissione. L'ha stabilito il Tar di Reggio Calabria nella sentenza n. 160/2015, depositata il 13 febbraio scorso, bocciando il ricorso di un contribuente contro il “no” di Equitalia alla sua domanda di accesso agli atti e documenti amministrativi di quattro cartelle esattoriali a lui intestate, incluse le relative relazioni di notifica. La conoscenza degli atti e dei relativi presupposti di legge era ritenuta necessaria per una futura azione giudiziaria.
Secondo il collegio, «l'obbligo a carico dell'amministrazione di ostendere la documentazione richiesta con l'esercizio del diritto di accesso sussiste solo se in capo all'amministrazione sussista un obbligo di custodia degli atti o dei documenti di cui si chiede l'accesso». Principio dell'accesso ai documenti amministrativi fissato nella “legge sul procedimento amministrativo” (comma 6, art. 22, legge n. 241/1990, “Definizioni e princípi in materia di accesso”) per tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. Per i giudici, però, quando oggetto della richiesta di accesso sono le cartelle esattoriali, va applicata la normativa speciale in tema di “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” (Dpr n. 602/1973) e, in particolare, quanto fissato sulla “Notificazione della cartella di pagamento” (comma 4, art. 26).
La norma, come affermato nella sentenza, anche se stabilisce l'obbligo di esibire gli atti su richiesta del contribuente o della stessa Pubblica amministrazione, «impone all'amministrazione esattrice di custodire la relata e la cartella di riscossione solo per cinque anni. Trascorso tale termine, dunque, deve ritenersi legittimo il comportamento dell'amministrazione che denega l'accesso a documenti amministrativi dei quali non è più in possesso ovvero deve ritenersi infondata la pretesa ad accedere alla documentazione stessa».
Tar Reggio Calabria - Sentenza 13 febbraio scorso n. 160/2015