Non rientra tra le spese necessarie la domanda di rimborso di un servizio condominiale di acqua potabile
Esula dall'ambito di operatività dell'articolo 1110 Cc, il quale attiene alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva, conseguenti alla ripartizione interna del consumo unitario del complesso immobiliare fatturato dall'ente erogatore e ripartite sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni, ovvero in base ai rispettivi valori millesimali. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 25 maggio 2016 n. 10864.
I precedenti sulle spese necessarie - Nello stesso senso, stante la diversità di funzione e di fondamento delle spese per la conservazione e delle spese per il godimento delle parti comuni, nel caso di trascuranza degli altri comunisti il comproprietario che le abbia anticipate ha diritto al rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del bene comune, alle quali fa espresso riferimento l'articolo 1110 Cc e non pure per quelle relative al godimento, Cassazione, sentenza 18 settembre 2013, n. 21392, in Guida al diritto, 2013, f. 47, p. 78, secondo cui fra le spese per il godimento delle parti comuni rientrano - tra le altre - quelle relative all'uso e alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento, dovendo il comunista rivolgersi all'autorità giudiziaria, nel caso in cui non si formi una maggioranza per le relative deliberazioni e che in applicazione del principio di cui sopra ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso che il comproprietario potesse pretendere il rimborso delle spese occorrenti per il combustibile e di piccola manutenzione dell'impianto di riscaldamento.
Sempre nello stesso senso, l'articolo 1110 Cc consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità, mentre restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile, ovvero per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento del bene, Cassazione, 8 gennaio 2013,n. 253 in Diritto & Giustizia, 2013, 9 gennaio.
Analogamente, il comproprietario che anticipa le spese per la gestione del bene comune può chiedere agli altri comproprietari solo il rimborso dei costi sostenuti per la conservazione dell'immobile, mentre i costi relativi al godimento rimangono a suo carico e non sono ripetibili, Cassazione, sentenza 17 maggio 2012, n. 7763, in Diritto & Giustizia, 2012, 18 maggio.
Le decisioni in contrasto - In termini opposti, in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l'obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti, in quanto appartenenti alla comunione e in funzione delle utilità, che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione, che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'articolo 1110 Cc, le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie, perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. Ne consegue che vanno considerate alla stregua di spese necessarie al mantenimento della funzionalità delle parti comuni di un edificio destinato ad abitazioni (e vanno, dunque, rimborsate al condominio antistatario) le spese relative non solo alla conservazione degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e di videocitofono, ma, altresì, quelle intese al mantenimento della continuità nell'erogazione dei relativi servizi, non essendo più condivisibile un'interpretazione degli articoli 1104 e 1110 Cc, che configuri come godimento, piuttosto che come conservazione della funzione essenziale d'un immobile ad uso abitativo, l'ordinaria erogazione dei servizi in questione, connaturati all'idoneità stessa dell'edificio a svolgere la sua funzione non altrimenti che le sue componenti strutturali, Cassazione, sentenza 27 agosto 2002, n. 12568, in Giust. civ., 2003, I, p. 1363; in Foro it., 2003, I, c. 874 e in Vita not., 2002, p. 1441.
Pare sostanzialmente in un'ottica diversa, rispetto alla pronunzia in rassegna, altresì, Cassazione, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2195, in Guida al diritto, 2016, f. 16, p. 83: in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l'obbligo di partecipare a esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione e in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'articolo 1110 Cc, le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. Invero le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari - da accertarsi in fatto - possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse e di essere può essere chiesto il rimborso.
Ancora sull’articolo 1110 - Sempre in margine all'articolo 1110 Cc si è precisato, altresì, in giurisprudenza:
• nel caso di condominio cosiddetto minimo, cui non si applicano le norme sul funzionamento della assemblea condominiale, ma quelle relative alla amministrazione di beni oggetto di comunione in generale, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comune anticipate da un condomino resta, però, disciplinato dall'articolo 1134 Cc, che riconosce al condomino che abbia sostenuto spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso salvo che si tratti si spesa urgente, piuttosto che - non consentendolo l'articolo 1139 Cc - dall'articolo 1110 Cc, che fa riferimento al diritto al rimborso delle spese semplicemente necessarie per la conservazione delle cose comuni, Cassazione, sentenza 14 aprile 2015, n. 7457, in Guida al diritto 2015, f. 29, p. 53 , che ha escluso il carattere dell'urgenza nella richiesta della condomina di restituzione della quota di spese riferibile alla controparte per una serie di lavori di impermeabilizzazione, atteso che ha ritenuto non sufficiente a giustificare l'urgenza la sola ammissione del convenuto di aver notato, tempo addietro, una macchia di umidità nel soffitto;
• in tema di spese anticipate dal singolo condomino, l'articolo 1134 del Cc fissa criteri particolari, in deroga al disposto dell'articolo 1110 del Cc, dettato in tema di comunione, che riconosce il diritto al rimborso in favore del comunista il quale ha anticipato le spese necessarie per la cosa comune, nel caso di trascuranza degli altri partecipanti e dell'amministratore. Nel condominio - in particolare - la trascuranza degli altri condomini e dell'amministratore non è sufficiente. Il condomino, infatti, non può, senza interpellare gli altri condomini e l'amministratore e, quindi, senza il loro consenso, provvedere alle spese per cose comuni, salvo si tratti di spese urgenti, intendendosi per tali quelle che - secondo il criterio del buon padre di famiglia - appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune. L'urgenza, quindi, deve essere commisurata alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità, Cassazione, sentenza 3 settembre 2013, n. 20151, in Guida al diritto, 2013, f. 43, p. 57;
• l'articolo 1110 Cc consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità: tra tali spese possono rientrare anche quelle per la sostituzione di parti costitutive indispensabili per il funzionamento della cosa, come, nella specie, quelle sostenute per sostituire parti inservibili dell'impianto di riscaldamento che altrimenti non avrebbe potuto funzionare; lo stesso articolo, escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore: solo, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, ed incomberà su di lui l'onere della prova sia della trascuranza che della necessità dei lavori (riconosciuto il rimborso alla parte che aveva sottoposto i preventivi per la sostituzione di parti dell'impianto di riscaldamento al comproprietario, il quale era rimasto del tutto inattivo; la mancata prestazione del consenso da parte dell'altro comproprietario era del tutto irrilevante posto che il presupposto del rimborso sono la trascuranza ovvero l'inattività degli altri comunisti che non adottano le iniziative necessarie), Cassazione, sentenza 9 settembre 2013, n. 20652, in Guida al diritto, 2013, f. 47, p. 78 (per i giudici di merito, sostanzialmente conforme, da ultimo, Tribunale di Arezzo, sentenza 11 aprile 2016, n. 455, in Redazione Giuffrè, 2016);
• per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ai sensi dell'articolo 1134 Cc, che ne sussisteva l'urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini, Cassazione, sentenza 19 dicembre 2011, n. 27509, che, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva disconosciuto il diritto del condomino al rimborso delle spese sostenute per l'opera di tinteggiatura e di rifacimento degli intonaci del fabbricato condominiale, in quanto non urgenti, anche alla luce del provvedimento del Sindaco del .Comune che aveva imposto al condominio l'esecuzione di opere urgenti e indifferibili tra le quali non rientravano quelle di tinteggiatura).
Corte di Cassazione - Sezione II - Sentenza 25 maggio 2016 n. 10864