Non si applica l'Ici per i cosiddetti "fabbricati collabenti"
Tributi locali - Ici - Fabbricati "collabenti - Esclusione dall'imposta.
Il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini Ici come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile. A partire dal quel momento l'area sarà soggetta all'imposta sul fabbricato ricostruito.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 marzo 2019 n. 8620
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Ici - Area suscettibile solo di risanamento conservativo dei fabbricati - Natura edificabile - Esclusione – Fattispecie.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), deve escludersi la natura edificabile dell'area sulla quale siano possibili unicamente interventi di risanamento conservativo dei fabbricati esistenti (nel caso di specie, collabenti).
•Corte di cassazione, sezione VI tributaria, ordinanza 30 ottobre 2017 n. 25774
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 imposta comunale sugli immobili (ici) - Fabbricato accatastata come unità collabente - Tassabilità come fabbricato - Esclusione - Tassabilità come area edificabile - Esclusione – Fondamento.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 11 ottobre 2017 n. 23801
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 imposta comunale sugli immobili (ici) - Unità collabente - Conforme iscrizione catastale in categoria f/2 - Azzeramento della base imponibile - Riferimento al valore venale dell'area su cui il fabbricato è edificato - Esclusione - Ragioni – Fattispecie.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la sottrazione a imposizione del fabbricato collabente, iscritto nella conforme categoria catastale F/2, in ragione dell'azzeramento della base imponibile, non può essere recuperata prendendo a riferimento la diversa base imponibile prevista per le aree edificabili, costituita dal valore venale del terreno sul quale il fabbricato insiste, atteso che la legge prevede l'imposizione ICI per le aree edificabili, e non per quelle già edificate, e che tale non può essere considerata l'area inserita dallo strumento urbanistico in zona di risanamento conservativo per la quale la normativa comunale preveda solo interventi edilizi di recupero. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretto applicare il criterio di determinazione della base imponibile prevista per le aree edificabili a un fabbricato fatiscente, iscritto nella corrispondente categoria catastale F/2, realizzato su un'area in cui gli strumenti urbanistici consentivano solo interventi edilizi manutentivi).
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 19 luglio 2017 n. 17815
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Base imponibile - Fabbricati iscritti in catasto - Intervento di variazioni permanenti influenti sull'ammontare della rendita catastale - Riferimento alla rendita di fabbricati similari - Necessità - Fabbricato inagibile - Riferimento al valore dell'area edificabile - Esclusione - Ragioni – Fattispecie.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 5, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 consente al contribuente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull'unità immobiliare e aventi rilevanza sull'ammontare della rendita catastale, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta, costituita da quella dei fabbricati similari, fino a quando, su richiesta del contribuente medesimo, non sia intervenuto un nuovo accatastamento. Pertanto, nel caso di un fabbricato divenuto inagibile, l'imponibile, fino al nuovo accatastamento, non può essere determinato sulla base del valore dell'area edificabile, risultante dalla demolizione del rudere medesimo, essendo "area" e "fabbricato" distinte categorie, come dimostra l'art. 2 del d.m. Finanze, 2 gennaio 1998, n. 1, che contiene le norme regolamentari in tema di costituzione del catasto dei fabbricati. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che, in accoglimento del ricorso del contribuente, aveva ritenuto che, per un fabbricato inagibile, l'ICI dovesse essere calcolata sul valore attribuito all'area edificabile).
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 23 febbraio 2010 n. 4308