Civile

Non si ferma la lite sulla cartella in attesa di quella sull’avviso

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di Marco Ligrani

Il giudizio relativo alla cartella di pagamento, emessa a seguito di una sentenza ancora sub iudice, non risente delle vicende del processo ancora in corso a meno che non venga definito favorevolmente al contribuente (quindi solo se viene meno la pretesa originaria, contenuta nell’accertamento da cui è scaturita la cartella). Pertanto non è possibile sospendere il processo relativo alla cartella in attesa del giudizio sull’accertamento. Sarebbe un’inammissibile ingerenza, in violazione delle norme del codice di procedura civile.

È questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla Ctp di Caltanissetta nella sentenza 222/1/17 (presidente D’Agostini, relatore Porracciolo), con la quale è stato rigettato il ricorso di un contribuente che aveva impugnato una cartella esattoriale, contestata sia per vizi attinenti l’attività dell’agente della riscossione che nel merito dell’iscrizione a ruolo, operata dall’agenzia delle Entrate.

Il contenzioso - La vicenda scaturisce da una sentenza di secondo grado favorevole al Fisco, che la Cassazione aveva annullato con rinvio alla commissione regionale, per ragioni di mero rito. Sulla base della pronuncia impugnata in Cassazione, tuttavia, l’agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo il dovuto e la cartella di pagamento, che ne era scaturita, aveva formato oggetto di impugnazione in Ctp.

Prima dell’udienza di merito, il contribuente con una memoria rappresentava alla commissione tributaria l’esito del giudizio di Cassazione, ritenendolo motivo valido per ottenere l’annullamento della cartella e del ruolo in essa contenuto. O quantomeno valido affinché se ne disponesse la sospensione, in attesa della definizione del nuovo giudizio di appello.

Il giudizio - La Ctp, tuttavia, ha rigettato entrambe le richieste. Quanto all’annullamento dell’iscrizione a ruolo, i giudici siciliani hanno subito posto l’accento sul fatto che non si era trattato nel merito di un giudizio di Cassazione, bensì di una decisione di mero rito che, in quanto tale, non aveva definito la debenza della pretesa.

Inoltre, l’aspetto ancor più interessante è rappresentato dal rigetto della richiesta di sospensione del processo (ex articolo 295 o 337 del Codice di procedura civile): i giudici hanno, di fatto, negato la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado, che ha dato origine alla cartella.

Nel presupposto dell’autonomia tra i due procedimenti, la commissione provinciale si è mossa nel solco della sentenza 28542/2011 della Suprema corte, la quale, decidendo in merito a una questione identica, aveva escluso qualsiasi nesso di pregiudizialità del giudizio attinente la cartella di pagamento rispetto a quello riguardante la sentenza impugnata in Cassazione, poi rinviata alla Ctr.

Per questo motivo, i giudici hanno rigettato la richiesta di sospensione del processo in attesa della decisione della commissione regionale, evidenziando la diversità tra i due titoli impositivi:

- nel primo caso è rappresentato dalla sentenza inizialmente impugnata in Cassazione;

- nel secondo, dall’accertamento originario.

Diversamente - hanno chiarito i giudici - il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di appello verrebbe, surrettiziamente, sostituito dalla sospensione del giudizio di impugnazione della cartella, provocando un’inammissibile commistione tra i due procedimenti.

Ctp di Caltanissetta 222/1/17

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