Non spetta al Gip scaricare sulle parti le conseguenze delle disfunzioni di App
In caso contrario la sua condotta deve essere qualificata come «abnorme» e le conseguenze non devono essere scaricate sulle parti, pm o difesa
Non spetta al giudice sindacare i casi di malfunzionamento di App, l’applicativo del ministero della Giustizia per il deposito telematico degli atti nei procedimenti penali. In caso contrario la sua condotta deve essere qualificata come «abnorme» e le conseguenze non devono essere scaricate sulle parti, pm o difesa. La Cassazione, con la sentenza n. 45 della Seconda sezione penale, interviene per accogliere il ricorso presentato dalla Procura contro la decisione del Gip che aveva giudicato inammissibile...
L’accredito non giustificato di somme indebitamente sottratte è frode informatica?
Avv. Marco Proietti e Avv. Simone Chiavolini – Studio Legale Proietti