Civile

Non spetta alla stazione appaltante controllare che il subappaltatore sia pagato

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di Federico Gavioli

Non rientra tra le competenze della stazione appaltante controllare se l'appaltatore paghi regolarmente il subappaltatore. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 1953/2016. Nei lavori pubblici, infatti il subappaltatore è un soggetto terzo rispetto al contratto di appalto che intercorre tra committente e appaltatore e l'autorizzazione data dalla stazione appaltante al subappalto significa solo che questo rapporto è autorizzato; per i giudici di legittimità, tale autorizzazione, non implica il sorgere di un nuovo rapporto giuridico tra la stessa pubblica amministrazione e il subappaltatore.

Il fatto - Una stazione appaltante è ricorsa in Cassazione avverso la sentenza dei giudici del merito di secondo grado che gli avevano intimato, nei confronti di una Srl, il pagamento di una somma superiore ai 118mila euro, quale compenso dei lavori di ristrutturazione di un edificio di proprietà della stessa stazione appaltante, realizzati in esecuzione del subappalto dalla ditta aggiudicataria dell'appalto.
I giudici del merito, dopo aver rilevato che la committente aveva autorizzato il subappalto, ma che ciò non comportava alcun rapporto negoziale con la subappaltatrice, né un obbligo di pagamento diretto in favore di quest'ultima, hanno considerato che la stazione appaltante, nel versare alla società aggiudicataria dell'appalto i compensi dovuti in base agli stati d'avanzamento dei lavori, aveva omesso di controllare che l'appaltatrice avesse provveduto a pagare la subappaltatrice, come le imponeva la disposizione di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 55 del 1990.

Il ricorso della stazione appaltante - Nel ricorso in Cassazione, tra le diverse motivazioni, la stazione appaltante evidenzia che, la Corte d'appello, nel ritenerla inadempiente all'obbligo di controllo relativo alla regolarità dei pagamenti eseguiti dall'appaltatore al subappaltatore, sia incorsa, rispettivamente, in violazione e falsa applicazione dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990, e in vizio di motivazione. La stazione appaltante ricorrente afferma, anzitutto, di non esser venuta meno al predetto obbligo come documentato dal prodotto carteggio, su cui la sentenza del merito non si è pronunciata ed aggiunge che il mancato pagamento del saldo dei lavori, era dovuto ad un contenzioso tra dette parti, poi definito con una transazione che subordinava il pagamento del saldo del corrispettivo del subappalto all'esito del collaudo finale dei lavori, collaudo che, al momento della richiesta di pagamento, non si era ancora perfezionato.

L'analisi della Cassazione - Per i giudici di legittimità l'operato della Corte d'Appello è errato nell'interpretazione della norma, avendo posto a carico della stazione appaltante, e in funzione di garanzia delle pretese del subappaltatore, un obbligo che non è affatto previsto ed avendo individuato una condotta esigibile da parte del subappaltatore nei confronti dei committente.
Per i giudici di legittimità, il subappaltatore è terzo rispetto al contratto di appalto intercorso tra committente e appaltatore, e l'autorizzazione data dalla pubblica amministrazione alla conclusione del subappalto significa solo che il subappalto è consentito, e non comporta né la comparsa di un nuovo soggetto nel rapporto originario, né il sorgere di un rapporto giuridico tra la stessa pubblica amministrazione e il subappaltatore, salvo il caso, qui non ricorrente affermano i giudici di legittimità, e limitatamente al momento solutorio, in cui l'amministrazione si sia avvalsa della facoltà di provvedere al pagamento direttamente al subappaltatore.

Le conclusioni - Nel caso in esame, osservano i giudici di legittimità, essendo rimasto escluso, l'obbligo della stazione appaltante di garantire il pagamento del subappaltatore, l'omissione dell'attività volte a conseguire detto risultato non può, per l'effetto, esser valutata sul piano causale.
Per la Corte di cassazione l'impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, restando assorbiti gli altri motivi, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto della domanda avanzate, anche in via monitoria, dalla Srl e la condanna della stessa a restituire alla ricorrente quanto da lei conseguito per effetto dell'esecuzione dei titoli emessi (decreto ingiuntivo, sentenza d'appello) nel corso del presente giudizio.

Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 2 febbraio 2016 n, 1935

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