Comunitario e Internazionale

Notai, no al limite di 50 anni per l’accesso al concorso

A rivolgersi agli eurogiudici è stato il Consiglio di Stato alle prese con una controversia tra il ministero della Giustizia e un’aspirante notaia esclusa perché aveva superato i 50 anni

di Marina Castellaneta

Il limite massimo di 50 anni per partecipare al concorso notarile è una discriminazione sulla base dell’età, anche se spetta ai giudici nazionali accertare se non sia giustificato da motivi legittimi in base alla direttiva Ue 2000/78. Tuttavia, la posizione della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza depositata ieri nella causa “italiana” C-914/19, è nel senso che il limite di età di 50 anni per il concorso per l’accesso alla professione di notaio è contrario all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali che vieta ogni discriminazione in base all’età e che le giustificazioni del Governo italiano, tra le quali garantire un lasso temporale significativo prima del pensionamento per proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili, agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, non sono in linea con il diritto Ue, anche se l’ultima parola è dei tribunali interni.

A rivolgersi agli eurogiudici è stato il Consiglio di Stato alle prese con una controversia tra il ministero della Giustizia e un’aspirante notaia esclusa perché aveva superato i 50 anni. La ricorrente aveva impugnato il decreto di esclusione; il Tribunale amministrativo del Lazio l’aveva ammessa in via cautelare e, dopo il superamento delle prove scritte, lo stesso ministero si è rivolto al Consiglio di Stato, che ha chiesto l’intervento della Corte Ue.

Il principio della parità di trattamento – scrive Lussemburgo - vieta ogni discriminazione sia diretta che indiretta. La legge n. 1365/1926, stabilendo che non si può accedere alle prove di concorso notarile per il solo fatto di avere raggiunto i 50 anni, introduce una disparità ed è perciò in contrasto con la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Sulla possibilità di invocare una deroga secondo l’articolo 6 della direttiva, che consente alle autorità degli Stati membri di stabilire condizioni speciali per raggiungere obiettivi come l’accesso all’occupazione per i giovani, la Corte fissa un preciso argine ossia impedire che i limiti decisi a livello nazionale svuotino «di contenuto l’attuazione del principio di non discriminazione in ragione dell’età». Gli Stati, infatti, hanno un ampio margine di discrezionalità sia nella scelta di perseguire un determinato scopo nella politica sociale e di occupazione, sia nella definizione delle misure, ma senza compromettere il risultato voluto dall’Unione europea.

Lussemburgo non è convinta dalle argomentazioni del Governo italiano. Le autorità nazionali hanno specificato che il limite serve per assicurare la stabilità dell’esercizio della professione di notaio per un lasso di età o temporale prima del pensionamento «in modo da salvaguardare la sostenibilità del sistema previdenziale», per proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e per il ricambio generazionale. Ma la Corte ha condiviso la posizione della Commissione anche perché, in Italia, il diritto alla pensione è previsto a 75 anni dopo aver esercitato la professione per almeno 20 anni e, quindi, il limite «sembra collegato a una durata minima di esercizio della professione». In ogni caso, tracciata la strada, la Corte lascia l’ultima parola al giudice nazionale.

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