Nulla la notifica all'avvocato di fiducia cancellato dall'albo
La Cassazione ricorda che si verifica una nullità assoluta degli atti notificati all'avvocato di fiducia privo dell'abilitazione a svolgere l'ufficio difensivo
Si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti notificati all'avvocato sospeso o cancellato dall'albo professionale, in quanto privo dell'abilitazione a svolgere l'ufficio difensivo. È quanto ricorda la Cassazione (sentenza n. 27679/2021) accogliendo il ricorso di un imputato condannato in appello a un anno di carcere per alcuni titoli di reato.
La vicenda
L'uomo aveva proposto ricorso, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge per la notifica del decreto di citazione a giudizio e delle conclusioni del P.G. all'allora avvocato di fiducia che nel frattempo, però, era stato cancellato dall'albo.
In particolare, deduceva l'imputato che la notifica degli atti era avvenuta in via telematica e che, soltanto dopo la pronuncia della sentenza, la Corte d'Appello, avendo appreso della cancellazione dall'albo, provvedeva alla nomina di un difensore di ufficio al quale era stata notificata la sentenza per via telematica. In questo modo, l'uomo rimaneva privo di un valido difensore al momento delle notifiche e, dunque, non in condizione di articolare memorie o richiedere la discussione orale, o ancora di chiedere di partecipare personalmente all'udienza.
Da qui la richiesta d'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
Gli Ermellini, nell'accogliere il ricorso, ribadiscono innanzitutto il consolidato principio secondo cui "è viziata da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia eseguita successivamente alla radiazione di quest'ultimo dall'Albo professionale, considerato che, in tal caso, la notifica è insussistente, trattandosi di difensore privo dell'abilitazione a svolgere l'ufficio difensivo, mentre resta valida la notifica all'imputato presso lo stesso difensore anche domiciliatario, in quanto la perdita della qualità professionale del domiciliatario non incide sugli effetti della elezione di domicilio (cfr., Cass. n. 54168/2016).
Si tratta, spiega la Corte, di un principio generale che trova applicazione anche nel processo civile e che discende dalla necessità che la difesa sia svolta da soggetto professionalmente abilitato, con la conseguenza che la notifica eseguita a un difensore, dopo la sua cancellazione anche se volontaria dall'albo professionale, deve essere ritenuta nulla.
Ed anzi, nel processo civile secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. la cancellazione volontaria dall'albo è stata inclusa tra le cause di interruzione del processo, come la morte e la radiazione (Cass., SS.UU., n. 3702/2017).
Per cui, anche se nel processo penale non è prevista una disposizione analoga, "si deve ritenere che la perdita della qualità di avvocato iscritto all'albo professionale da parte del difensore nominato di fiducia dall'imputato comporti la nullità della notificazione degli atti introduttivi del giudizio di cui il difensore sia risultato destinatario nella predetta qualità, per assenza dello ius postulandi sia dal lato attivo che da quello passivo, dovendosi ritenere tale soggetto privo della necessaria abilitazione a ricevere l'atto in tale veste processuale".
Né rilevano in senso contrario, la mancata verifica da parte dell'imputato che il difensore nominato sia regolarmente e costantemente iscritto all'albo, o la negligenza del professionista che abbia omesso di comunicare al proprio assistito la circostanza della cancellazione. Ciò infatti non può ripercuotersi sul diritto riconosciuto all'imputato di essere assistito obbligatoriamente da un difensore abilitato, che costituisce espressione massima del suo diritto di difesa.
Invero, "l'interesse a che l'imputato sia difeso da un avvocato iscritto al relativo albo professionale assume un rilievo prioritario ed assoluto che condiziona necessariamente la validità degli atti processuali cui abbia preso parte il difensore non più abilitato, dovendosi ritenere tali atti come affetti da nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, a norma degli artt. 178 lett. c), e 179 c.p.p., comma 1".