Penale

Nulla la notifica per compiuta giacenza se eseguita a un indirizzo errato

La Cassazione ricorda che la notifica per compiuta giacenza eseguita a un indirizzo presso un luogo mai eletto come domicilio è nulla e inidonea ad assicurare la conoscenza del processo

di Marina Crisafi

La notifica per compiuta giacenza eseguita a un indirizzo presso un luogo mai eletto come domicilio non solo è nulla, ma è anche inidonea ad assicurare la conoscenza del processo. Lo ha chiarito la quinta sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 30732/2022), accogliendo il ricorso di un uomo imputato di lesioni e danneggiamento.

La vicenda
Condannato in appello, l'uomo proponeva tramite il proprio legale ricorso per cassazione, denunciando vizi motivazionali e violazione di legge per avere la corte territoriale omesso di rilevare la nullità del procedimento notificatorio, atteso che il decreto di citazione a giudizio in primo grado era stato notificato presso un luogo mai eletto come domicilio.
Inoltre, invocava la nullità della sentenza ex articolo 604, comma 5-bis, c.p.p., per essersi il procedimento celebrato in assenza dell'imputato, nonostante che questi non fosse mai stato raggiunto personalmente dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, dato, infatti, che la notifica a mezzo posta si era perfezionata per compiuta giacenza si sarebbe dovuto disporre la notifica a mezzo della polizia giudiziaria.

La decisione
La S.C., analizza preliminarmente la questione processuale che investe la regolare costituzione del contraddittorio processuale, rilevando preliminarmente che in effetti all'indirizzo dove era stata effettuata la notifica del decreto di citazione non esisteva alcuna elezione o dichiarazione di domicilio dell'imputato. Talché, affermano dal Palazzaccio, "la notifica a mezzo del servizio postale eseguita per compiuta giacenza, oltre ad essere nulla, non appare in alcun modo idonea ad assicurare la conoscenza del processo, con la conseguenza che, se anche non si fosse verificata alcuna nullità, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rinviare l'udienza e disporre, ai sensi dell'art. 420-quater, comma 1, c.p.p., la notifica dell'avviso all'imputato personalmente a mezzo della polizia giudiziaria".
Per cui, la mancata osservanza di tale previsione avrebbe comportato, secondo gli Ermellini, "il dovere della Corte d'appello, investita di specifica censura sul punto di dichiarare, ai sensi dell'art. 604, comma 5-bis, c.p.p., la nullità della sentenza di primo grado e di trasmettere gli atti al primo giudice".
Da qui, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado e la trasmissione degli atti al giudice di prime cure.

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