Nulla la notifica Pec a una Pa se l'indirizzo non è inserito nel registro del ministero della Giustizia
È nulla la notifica del ricorso giurisdizionale effettuata a una Pubblica amministrazione presso un indirizzo di posta elettronica non inserito nell'apposito registro tenuto dal ministero della Giustizia. Lo ha stabilito il Tar Basilicata con la sentenza 21 settembre 2017 n. 607 sul caso di due candidate a una selezione pubblica presso la Asl di Matera per un posto di tecnico professionale-sociologo. L'una ricorreva contro l'altra che era risultata prima in graduatoria.
Pec e registri pubblici - Il Tar lucano è partito dalla ricostruzione del quadro normativo di base ricordando che l'articolo 14 del Dm 16 febbraio 2016 n. 40 (Regole operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi Pec di cui all'articolo 16, n. 12, del Dl 18 ottobre 2012 n. 179.
Ai sensi del successivo articolo 16-ter, n. 1, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, n. 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, n. 6, del Dl 29 novembre 2008 n. 185, dall'articolo 6 bis del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
A sua volta, il n. 1 bis dell'articolo 16-ter del Dl 179/2012 estende alla giustizia amministrativa l'applicabilità del n. 1 dello stesso articolo 16-ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi «quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, dall'art. 6 bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia».
La decisione - Basta questo a spiegare che, ai fini della notifica telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica, non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo Pec ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.
In difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee.
Tar Basilicate – Sezione I – Sentenza 21 settembre 2017 n. 607