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Nuove regole europee in materia di default

Il 1° gennaio 2021 scade il termine ultimo fissato dall'European Banking Authority (EBA) per l'applicazione, da parte delle banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE, delle nuove regole introdotte dal Regolamento Delegato (UE) della Commissione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017 in materia di default, ossia in materia di classificazione dei debitori in stato di inadempienza rispetto a un'obbligazione verso l'istituto.

di Niccolò Medica e Laura Andreani*


Il 1° gennaio 2021 scade il termine ultimo fissato dall'European Banking Authority (EBA) per l'applicazione, da parte delle banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE, delle nuove regole introdotte dal Regolamento Delegato (UE) della Commissione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017 in materia di default, ossia in materia di classificazione dei debitori in stato di inadempienza rispetto a un'obbligazione verso l'istituto.

I criteri sono più stringenti rispetto a quelli finora adottati: i principali cambiamenti riguardano innanzitutto le soglie di default.

In particolare, in base alle regole attuali, l'impresa viene classificata in default se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni dell'impresa stessa verso la banca.

Invece, in base alla nuova normativa, l'impresa viene classificata in default se, per oltre 90 giorni consecutivi, supera le seguenti soglie:

(i) euro 100 per le esposizioni al dettaglio (PMI e persone fisiche) ed euro 500 per le altre esposizioni;

(ii) 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni dell'impresa verso la banca.

Ulteriore modifica riguarda la possibilità di compensare eventuali importi scaduti con altre linee di credito. Ed infatti, se oggi è consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate, con le nuove regole l'impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.

Differenze rilevanti riguardano inoltre la permanenza dello stato di default a seguito della regolarizzazione della posizione verso la banca che, a differenza di quanto avviene attualmente, permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui la posizione viene regolarizzata.

Per quanto concerne infine le obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione"), ove la cointestazione sia in default, il "contagio" si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari; se tutti i cointestatari sono in default, il "contagio" si applica automaticamente alle esposizioni in cointestazione.

In generale, la classificazione dell'impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca.

Risulta quindi di fondamentale importanza per le imprese conoscere le nuove regole al fine di non rischiare di essere classificate in default anche per importi di modesta entità.

* a cura degli avv. Niccolò Medica e Laura Andreani, Studio legale De Andre'

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Articolo 1 - Condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza per le esposizioni al dettaglio

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