Nuovi parametri forensi: negoziazione remunerata
Parametri aggiornati per gli avvocati. Con una nuova e specifica tabella per l’attività di mediazione e negoziazione assistita. Con limiti alla riduzione dei compensi e aumenti in caso di rappresentanza di più soggetti o, nel processo amministrativo, nel caso della presentazione di motivi aggiuntivi. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato, e trasmesso al Consiglio di Stato, il decreto che provvede alla revisione degli indici per la liquidazione dei compensi ai legali.
Nel decreto trova spazio una nuova tabella che, attraverso l’individuazione di 6 scaglioni di valore della controversia, identifica i compensi da corrispondere per le 3 fasi, quella di attivazione, quella di negoziazione e quella di conciliazione.
Nel testo sono state poi in parte accolte alcune delle richieste avanzate dal Consiglio nazionale forense. Si è ritenuto, in particolare, di superare l’incertezza causata dalla possibilità, nell’attuale sistema, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell’avvocato senza avere come riferimento una soglia numerica minima. Sì allora alla proposta del Cnf di una limitazione del perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice nella liquidazione del compenso all’avvocato: si stabilisce dunque che la diminuzione del valore medio delle tabelle non potrà avvenire in misura superiore al 50 per cento. Analoga modifica è fatta alla disposizione che prevede la riduzione fino al 70% per l’attività istruttoria, fissando a tale limite percentuale la possibilità di riduzione del valore medio.
È poi previsto l’aumento dal 20 al 30% e dal 5 al 10% del compenso unico previsto per l’ipotesi in cui l’avvocato assiste più soggetti nei casi, rispettivamente, di 10 soggetti assistiti e di numero ulteriore. Viene quindi innalzata da 20 unità a 30 la soglia massima dei soggetti per i quali è prevista la remunerazione per soddisfare le domande di modifica del Cnf per valorizzare la prestazione dell’avvocato impegnato in difese plurime.
Anche la riduzione dei valori medi nel caso di prestazione professionale in favore di più soggetti con la stessa posizione processuale, tale da non comportare l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, è limitata ad una misura non superiore a quella del 30%, con sterilizzazione della discrezionalità del giudice chiamato a liquidare il compenso.
Si prevede poi che nel caso di giudizi davanti al Tar o al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50% quando sono proposti motivi aggiuntivi.