Obbligazione solidale: azione di regresso anche da più debitori insieme che hanno pagato l'intero debito
In materia di obbligazione solidale, ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei confronti del quale l'azione viene esercitata. Ne consegue - precisa la Cassazione con la ordinanza n. 27513/2019 - che, ove tale limite venga rispettato, l'azione di regresso può essere esercitata anche congiuntamente da più debitori che abbiano pagato l'intero debito, senza che il convenuto possa opporre che uno di costoro ha pagato meno di quanto dovuto, poiché la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori.
Esercizio congiunto dell'azione di regresso - Pressoché in termini Cassazione, sentenza, 19 agosto 2009, n. 18406, in I contratti, 2010, fasc, 2, p. 127, con nota di Cavajoni C., Obbligazioni solidali ed esercizio congiunto dell'azione di regresso.
Assumendo in quell'occasione il ricorrente che più condebitori, che abbiano pagato l'intero debito, non possano agire congiuntamente in via di regresso nei confronti di quello che non abbia pagato, perché condizione di ogni singola azione di ripetizione sarebbe l'eccedenza della somma corrisposta dall'attore rispetto a quella di sua spettanza, Cassazione, 19 agosto 2009, n. 18406, cit., ebbe a precisare, in motivazione che ritiene … il collegio che, allorché l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei cui confronti viene esercitato il regresso, la ripartizione della somma cumulativamente azionata attenga ai rapporti interni tra i condebitori che agiscono in via di regresso, di modo che il convenuto neppure ha interesse a opporre che taluno di essi ha pagato meno di quanto avrebbe dovuto, posto che evidentemente ce ne è un altro che ha versato di più: quel che il giudice di merito ha espresso sia escludendo che il disposto dell'art. 1299 Cc impedisca a più condebitori che abbiano eseguito il pagamento dell'intero debito di agire congiuntamente nei confronti del debitore insolvente, limitatamente alla parte di debito sullo stesso gravante, sia negando la necessità che venga specificato pro quota l'importo azionato e che ne venga dimostrata la corresponsione, in modo distinto per ognuno dei condebitori.
Sempre in argomento, per utili riferimenti, cfr.:
- nel senso che Il condebitore solidale, sia ex contractu, sia ex delicto, che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, perché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori, Cassazione, sentenza 29 gennaio 1998, n. 884;
- per il rilievo che in tema di obbligazioni, la presunzione di solidarietà dettata con riferimento ai rapporti esterni tra creditore e pluralità di debitori non si estende ai rapporti interni tra i condebitori solidali, spiegando, per converso, efficacia, tra questi ultimi, l'opposto principio della parziarietà dell'obbligazione, con la conseguenza che, nella ipotesi di pagamento parziale del debito solidale, al condebitore adempiente spetta l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori soltanto se la somma da lui pagata ecceda la quota di sua spettanza, e soltanto nei limiti di tale eccedenza, previa concreta dimostrazione, in sede giudiziaria, che la prestazione da lui eseguita risulti effettivamente superiore alla sua quota, Cassazione, sentenza, 7 dicembre 1998 n. 12366, in Contratti 1999, p. 1101, con nota di Picen R., Adempimento parziale del debito solidale e ammissibilità dell'azione di regresso;
- per la precisazione che in tema di solidarietà passiva nelle obbligazioni, ai sensi dell'art. 1292 Cc, la questione relativa alla quota di obbligazione gravante a carico del condebitore nei rapporti interni si pone soltanto qualora, abbia pagato l'intero debito giacché, solo in tale ipotesi, quest'ultimo potrà agire in via di regresso verso gli altri debitori solidali per ottenere le parti dell'intero debito di loro rispettiva spettanza, le quali, se non risulta diversamente, si presumono uguali, Cassazione, sentenza 12 ottobre 2007 n. 21482, in Giust. civ., 2007, I, p. 2312.
Cassazione – Sezione II civile – Ordinanza 28 ottobre 2019 n. 27513