Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali - Chiarimenti dell'Inl e nuove perplessità
Obbligo d'indicare una durata presumibile del rapporto di lavoro occasionale incompatibile con la natura del lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile
Con nota 28 marzo 2022, n. 573 , l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto che a decorrere dal 28 marzo 2022 è disponibile sul portale ‘ Servizi Lavoro ' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il nuovo applicativo mediante il quale il committente trasmette all'Ispettorato territoriale competente la comunicazione obbligatoria dell'avvio dell'attività di lavoratori autonomi occasionali.
A decorrere dal 1° maggio 2022, tale applicativo costituirà l'unica modalità valida ai fini dell'assolvimento del predetto obbligo di comunicazione, sebbene sia stabilito che sino al 30 aprile 2022 il committente potrà assolvere all'obbligo di comunicazione anche mediante e-mail.
Come noto, a far data dal 21 dicembre 2021, è stato introdotto l'obbligo per il committente che operi in qualità d'imprenditore (INL, nota 11 gennaio 2022, n. 29) e che si avvalga dell'attività di lavoratori autonomi occasionali di effettuare una comunicazione preventiva all'ITL competente per territorio (art. 14, c. 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'art. 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215).
Devono pertanto intendersi esclusi dall'obbligo di comunicazione:
• i rapporti di lavoro di natura subordinata, già soggetti all'obbligo di preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510;
• i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche quando trattasi di collaborazioni etero-organizzate (art. 2, c. 1 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) in quanto già sottoposte all'obbligo di preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510;
• le prestazioni occasionali di cui all'art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, sottoposte agli specifici obblighi di comunicazione di cui al medesimo art. 54-bis, c. 9 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (trattasi di collaborazioni per le quali il prestatore percepisce, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00 nell'anno civile e non superiore a € 2.500,00 in relazione a ciascun utilizzatore);
• le professioni intellettuali disciplinate dall'art. 2229 del codice civile e tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale assoggettate al regime IVA. A mero titolo esemplificativo, possono dunque intendersi esclusi dall'obbligo di comunicazione ‘i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi' (INL, nota 27 gennaio 2022, n. 109);
• i rapporti di lavoro ‘intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, c. 1, lett. l) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917', soggetti all'obbligo di comunicazione da parte del committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro (art. 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 e INL, nota 1° marzo 2022, n. 393).
La comunicazione, trasmessa prima dell'inizio della prestazione lavorativa all'Ispettorato del luogo dove si svolge la prestazione, deve essere compilata con le seguenti informazioni:
1) i dati del committente e del prestatore (ivi compreso il documento d'identità del lavoratore);
2) il luogo della prestazione;
3) una sintetica descrizione dell'attività;
4) la data di inizio della prestazione;
5) il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio. L'applicativo prevede che il committente indichi il termine presunto di durata del rapporto di lavoro occasionale, scegliendo tra le possibili alternative di seguito indicate: 7, 15 o 30 giorni. Qualora l'opera o il servizio non siano compiuti entro il termine indicato, il committente è tenuto a effettuare una nuova ulteriore comunicazione, scegliendo, anche in tal caso, tra le alternative più sopra indicate;
6) l'ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell'incarico;
7) data di trasmissione della comunicazione;
8) il codice di comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.
L'obbligo si intende adempiuto anche nell'ipotesi in cui la comunicazione contenga degli errori, purché questi non siano tali da compromettere la possibilità d'individuare le parti del rapporto, la data d'inizio della prestazione o il luogo di svolgimento di questa.
La procedura contempla altresì la possibilità che il committente possa annullare la comunicazione ovvero modificare i dati indicati in qualunque momento, purché antecedentemente all'inizio dell'attività del prestatore.
La violazione dell'obbligo di comunicazione determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra € 500,00 e € 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale in relazione al quale la comunicazione obbligatoria sia stata omessa o ritardata.
La sanzione è comminata anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione.
In ogni caso, nell'ipotesi di omessa o ritardata comunicazione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Infine, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui al precedente punto 5), è opportuno precisare come l'obbligo d'indicare una durata presumibile del rapporto di lavoro occasionale scegliendo tra le sole già indicate alternative di 7, 15 o 30 giorni non può conciliarsi con la natura del lavoro autonomo occasionale di cui al citato art. 2222 del codice civile.
Tale disposizione, infatti, non subordina la prestazione d'opera occasionale a un prestabilito termine di durata, ma prescrive vincoli diversi:
i) che la prestazione sia svolta dal lavoratore con lavoro prevalentemente proprio e
ii) senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Pertanto, assume tratti paradossali l'ipotesi in cui, avendo sin dall'inizio le parti individuato un termine di quattro mesi per l'esecuzione del contratto, il committente sia per questo tenuto ad adempiere ad un reiterato (e vano) obbligo di comunicazione; nel caso prospettato, per almeno quattro volte, cioè ogni qual volta sia raggiunto il termine massimo di durata del rapporto (30 giorni) contemplato dalla procedura.
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*A cura di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche