Lavoro

Occorre un consenso specifico per il controllo biometrico dei lavoratori per l'accesso al luogo di lavoro

E l'azienda deve precisare con chiarezza come lo stumento di rilevazione verrà utilizzato

di Mirko Martini

Per il controllo biometrico dei lavoratori occorre un consenso specifico dei lavoratori stessi; infatti, l'azienda deve dichiarare con precisione e conformità di legge in che modo e se verrà utilizzato uno strumento di rilevazione biometrica. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 19 maggio 2023, n. 13873.
Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere quale normativa è applicabile per il trattamento del consenso.

Trattamento del consenso
La legge italiana statuisce all'articolo 23 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 che il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato e che il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
Infine, la stessa normativa, stabilisce che il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni necessarie previste per legge.

Il caso esaminato
La vicenda tra origine dalla sentenza n. 21840 del Tribunale di Napoli che accoglieva la domanda proposta da Caio nei confronti del suon datore di lavoro Mevio volta a sentir dichiarare illegittimo l'utilizzo del sistema di rilevazione biometrica per il controllo dell'accesso ai luoghi di lavoro, ed ordinava al convenuto l'interruzione del lettore nei confronti di Caio.
Avverso tale sentenza il datore di lavoro Mevio presentava appello lamentando che il Giudice non aveva tenuto conto che erano stati realizzate tutte le accortezze e tutele sulle modalità di rilevazione sul proprio dipendente.
La Corte d'Appello di Napoli alla luce delle diverse osservazioni rigettava l'appello rilevando anzitutto che Mevio si era impegnato ad adottare delle misure idonee ad una efficace tutela del diritto alla riservatezza e alla dignità personale dei lavoratori, ma aveva ritenuto non conforme alla legge il trattamento effettuato dei dati della geometria della mano dei lavoratori in assenza del loro specifico consenso ovvero in assenza di altro presupposto alternativo di liceità.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli la società Gamma ha proposto ricorso per cassazione illustrato da due motivi.
Al fine della nostra analisi ci focalizzeremo sul primo motivo che denuncia la violazione e falsa applicazione del Dlgs.n. 196 del 2003, articoli 3 e 11 in relazione alla Costituzione articoli 14, 16, 17 e 41 ed all'articolo 360 comma 3 c.p.c. con un'evidenza che l'opzione ermeneutica della Corte territoriale, configura un'applicazione del Dlgs 196 del 2003 la quale si pone in contrasto con il diritto alla sicurezza garantito dalla Costituzione, articoli 4,16,17 e 41, e che prescinde da una valutazione sul bilanciamento degli interessi giuridicamente rilevanti che nella fattispecie si pongono in contrasto.

La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza 19 maggio 2023, n. 13873 ha ritenuto non fondato il primo motivo ed ha rigettato il ricorso.
In particolare, il Collegio ha affermato con fermezza che il Dlgs n. 196 del 2003, definisce "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
In forza di tale normativa, la corte ricorda che il sistema adottato dal datore di lavoro comporta un trattamento di dati biometrici, come tale assoggettato innanzitutto e in via assorbente alla preventiva notificazione al Garante, ai sensi del Dlgs n. 196 del 2003, articolo 37, nella specie non avvenuta.
In conclusione, pertanto, gli Ermellini, hanno voluto statuire che deve essere confermato l'accoglimento della domanda di un lavoratore volta a sentire dichiarare illegittimo il sistema di rilevazione biometrica, tramite impronta della mano, dell'accesso dei lavoratori da parte del datore di lavoro se quest'ultimo non esprima un consenso specifico dei requisiti per il trattamento dei dati biometrici come richiesto dal Dlgsn. 196/2003.

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