Oltraggio a pubblico ufficiale: la percezione dell'offesa da parte di un contesto soggettivo allargato
Reati contro la pubblica amministrazione - Oltraggio a pubblico ufficiale - Elemento costitutivo del reato - Offesa rivolta alla presenza di più persone - Necessità.
Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'articolo 341-bis c.p. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Nella specie i giudici di seconde cure hanno ritenuto, valutando gli ambienti penitenziari, in cui si sono svolti i fatti, come luoghi aperti al pubblico, che le offese potessero essere sentite dai presenti, esprimendo così una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 7 giugno 2018 n. 26028
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio - A pubblico ufficiale o impiegato - Espressioni offensive pronunciate all'interno di un carcere - Luogo aperto al pubblico - Sussistenza.
Ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, non essendo nel “possesso” dei detenuti, ai quali non compete alcuno “ius excludendi alios”; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.
• Corte di cassazione, sezione VII, ordinanza 4 maggio 2017 n. 21506
Reati contro la pubblica amministrazione - Oltraggio a pubblico ufficiale ex articolo 341 bis c.p. - Espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale - Bene giuridico tutelato - Buon andamento della pubblica amministrazione.
È sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale «possano essere udite dai presenti» perché scatti il reato di oltraggio. Infatti, il bene giuridico fondamentale tutelato dall'articolo 341-bis del codice penale è il buon andamento della pubblica amministrazione, per cui «già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo - mentre compie un atto del suo ufficio - perché gli fa avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione della quale fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie».
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 13 aprile 2016 n. 15440
Oltraggio a pubblico ufficiale - Elemento materiale - Presenza di più persone - Necessità - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-bis c.p.) è necessaria la presenza di più persone, diverse dai pubblici ufficiali destinatari delle espressioni incriminate. (Da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna da cui non risultava con chiarezza che altre persone, diverse dai protagonisti, avessero assistito alla vicenda, percependo le espressioni rivolte dall'imputato ai due appartenenti alla polizia municipale che l'avevano fermato nello svolgimento di un servizio di controllo della viabilità).
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 23 aprile 2014 n. 17688
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio a pubblico ufficiale - Nuova figura di reato introdotta con legge n. 94 del 2009 - Continuità normativa con la fattispecie previgente, già abrogata - Esclusione.
Il delitto di oltraggio, disposta l'abrogazione degli artt. 341 e 344, per effetto della L. 205/1999, art. 18, è stato nuovamente introdotto nell'ordinamento a seguito della Legge n. 94 del 2009, che ha però delineato una nuova figura di illecito, caratterizzato sotto il profilo della condotta materiale da un'azione consistente nell'offesa dell'onore e della reputazione della vittima, con la pretesa però di ulteriori requisiti oggettivi, in precedenza non richiesti, nel senso che: 1) l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone; 2) essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico; 3) in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 18 ottobre 2013 n. 42900