Omessa dichiarazione, si patteggia anche senza il pagamento del debito
Per i reati di infedele e omessa presentazione della dichiarazione, al pari dei delitti di omesso versamento, si può accedere al patteggiamento anche senza l’estinzione del debito tributario. A fornire questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza 48029 depositata ieri la quale giunge a conclusioni opposte rispetto a quanto deciso dalla stessa sezione con la sentenza 47287/2019 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 novembre 2019). Un imprenditore patteggiava la pena per i reati di omessa presentazione della dichiarazione Iva e indebita compensazione (articoli 5 e 10 quater Dlgs 74/00). Avverso la decisione, ricorreva per cassazione la Procura generale lamentando che il tribunale non avrebbe potuto emettere sentenza su accordo delle parti (articolo 444 del Codice procedura penale) in quanto difettavano i presupposti previsti dall’articolo 13 bis del Dlgs 74/00 stante il mancato integrale pagamento del debito tributario. L’accesso al patteggiamento per i reati tributari è subordinato al preventivo e integrale pagamento del debito. Tuttavia per alcuni illeciti il pagamento costituisce anche causa di non punibilità. È il caso di:
a) omesso versamento di ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti di imposta spettanti, nell’ipotesi in cui l’adempimento avvenga entro l’apertura del dibattimento;
b)infedele ovvero omessa presentazione della dichiarazione se il debito tributario, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa sia avvenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, e tali adempimenti siano stati posti in essere prima che l’autore del reato abbia avuto conoscenza di controlli, accertamenti o procedimenti penali.
Secondo la sentenza non vi è distinzione tra le citate fattispecie e quindi per esse non può valere, ai fini del patteggiamento, la regola dell’integrale pagamento. Infatti se l’imputato corrispondesse il dovuto, entro l’apertura del dibattimento, non sarebbe più punibile e non avrebbe senso il patteggiamento.
Tuttavia con la precedente sentenza 47287/2019 (riferita a una udienza del 2 ottobre scorso) la Cassazione è giunta a conclusioni opposte, rilevando che per i reati di infedele e omessa presentazione della dichiarazione, il pagamento dei debiti non rappresenta sempre una causa di non punibilità: l’adempimento infatti deve avvenire non solo entro l’inizio del dibattimento, ma non devono essere iniziate attività di controllo. Inoltre, la presentazione della dichiarazione omessa deve essere eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Ne consegue che per questi due reati – a differenza degli omessi versamenti - l’avvenuto pagamento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento non comporta automaticamente anche la sussistenza della causa di non punibilità perché, ad esempio, sono già iniziati controlli all’atto del versamento. Stante la delicatezza della questione e il palese contrasto giurisprudenziale, sarebbe forse auspicabile un intervento delle Sezioni Unite.
Corte di cassazione – Sentenza 48029/2019