Omesso pagamento di ritenute, dolo di evasione a maglie larghe
Con una recentissima sentenza pronunciata il 25 maggio dal tribunale di Crotone, è stato assolto il presidente e legale rappresentante dell’aeroporto Sant’Anna Spa (ex gestore dello scalo di Crotone) dal reato di omesso pagamento di ritenute certificate dal datore di lavoro e non pagate per 180.284 euro, previsto dall’articolo 10 bis del Dlgs 74 del 2000.
In questo caso specifico si evidenzia un orientamento di merito innovativo: il giudice ha accolto la tesi difensiva, che ha conferito rilievo alla «partecipazione attiva» del presidente della Cda che si era impegnato «gratuitamente» nella ricerca delle risorse e alla sua diretta contribuzione, alle «scarse risorse disponibili» (e non, quindi, all’assoluta mancanza di risorse, come invece richiesto in alcuni precedenti simili casi giudicati dalla Cassazione penale.
Altri elementi determinanti che hanno portato all’assoluzione dell’amministratore della società sono stati l’esercizio della delega esercitata dal direttore generale, per effettuare le spese correnti che aveva privilegiato il pagamento degli stipendi in spregio alle direttive degli amministratori che avevano invece richiesto che ogni spesa venisse posta al vaglio del presidente, nonché l’omissione di informazioni al Consiglio di amministrazione da parte dello stesso dirigente apicale della società.
Questi elementi di prova hanno portato quindi ad escludere la volontarietà della condotta e, quindi, l’elemento essenziale del dolo di evasione richiesto per i reati tributari, da non confondersi, sempre secondo il giudice di merito, con una poco diligente valutazione dell’andamento aziendale. Sarà molto interessante verificare l’evoluzione della giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto, poiché ormai si va sempre più valorizzando in ambito penale tributario per le aziende in crisi oggettiva un orientamento che vaglia attentamente l’elemento psicologico della volontà e della consapevolezza dell’agente e quindi l’assenza del cosiddetto «dolo di evasione».
Questo orientamento di merito viene però ogni tanto disatteso dalla Cassazione che negli ultimi precedenti si mostra più rigida che in alcuni casi, però non sovrapponibili, ha invece valorizzato l’elemento della distrazione dei fondi dal pagamento delle imposte rispetto a destinazioni e scopi diversi (Cassazione 17727/2019).