Omicidio aggravato da relazioni personali: sì all'ergastolo blindato
L’articolo 11 della legge 69/2019 opera una rimodulazione - in senso ampliativo - dell’aggravante dell’omicidio volontario di cui all’articolo 577, comma 1, numero 1, del codice penale e sua coeva “blindatura” per precluderne il bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti riconoscibili dal giudice. Lungo questi binari riformatori si muove, in direzione di rafforzamento della tutela penale delle vittime di violenza familiare, l’articolo 11 della legge n. 69 del 2019, che interviene sull’omicidio aggravato dalle relazioni personali per estendere il campo di applicazione delle aggravanti.
La norma
Art. 11
Modifiche all'articolo 577 del codice penale
1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;
c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».
Il commento (articolo 11)
L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del Cp, per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.
La sedes materiae oggi principalmente incisa - il numero 1 dell’articolo 577 del Cp - è quella originariamente dedicata al «parricidio», che è stata già estesa ai casi di cosiddetto «omicidio domestico» per effetto dell’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018 n. 4, mediante l’inclusione, tra i soggetti passivi, anche del coniuge legalmente separato, dell’altra parte dell’unione civile e del convivente more uxorio.
Su quest’ultima locuzione - come subito si dirà - incide l’odierno intervento legislativo che, peraltro, va ben oltre i casi di omicidio volontario (puniti con l’ergastolo) poiché l’articolo 577 del Cp è richiamato, sempre a effetto aggravante, dall’articolo 585, comma 1, per le lesioni personali (articoli 582-583 del Cp), per le mutilazioni genitali femminili (articolo 583-bis del Cp) e per l’omicidio preterintenzionale (articolo 584 del Cp). Anche rispetto a tali reati, pertanto, sarà applicabile - per fatti commessi successivamente al 9 agosto 2019, avendo contenuto di sfavore - la novella in commento.