Penale

Omicidio colposo per la morte del passeggero seduto dietro senza cintura

Per la Cassazione, sentenza n. 46566 depositata oggi, il guidatore doveva accertarsi che tutti i trasportati indossassero il dispositivo di sicurezza

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di Francesco Machina Grifeo

Il conducente del veicolo coinvolto in un sinistro stradale, anche se non ha tenuto una condotta imprudente, risponde di omicidio colposo per la morte del passeggero seduto sul sedile posteriore senza cintura di sicurezza, sbalzato fuori dell’abitacolo. Era infatti suo dovere assicurarsi che egli avesse allacciato il dispositivo di sicurezza. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 46566 depositata oggi, accogliendo (con rinvio) il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello.

Secondo il Tribunale, invece, la serie di manovre emergenziali poste in essere dalla conducente prima di andare rovinosamente a sbattere con conseguente ribaltamento delle vettura e morte del terzo trasportato, erano state occasionate dall’attraversamento improvviso di un cane randagio (come confermato anche dalla conducente di un’altra vettura) mentre procedeva a velocità normale. Sebbene dunque fosse acclarato che il passeggero seduto sul sedile posteriore, lato sinistro, non indossava la cintura di sicurezza, diversamente dal passeggero seduto davanti, secondo il giudice di merito “nessun addebito poteva essere mosso all’imputata poiché la Fiat Punto, alla guida della quale si trovava, non era dotata di sistemi acustici atti a segnalare il mancato utilizzo delle cinture e che, in ogni caso, non era esigibile che la conducente potesse compiere, durante la marcia, una continua verifica in tal senso”.

Al contrario per il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma secondo il combinato disposto dell’articolo 589 co. 2 cd pen. e dell’articolo 172 co. 1 Dlgs 285/92 risponde di omicidio colposo chi, prima di intraprendere la marcia del veicolo con passeggeri a bordo, non esige che costoro indossino la cintura di sicurezza, verificando che lo facciano e in caso di renitenza, rifiuti il trasporto, continuando a verificarlo durante la marcia, anche con l’aiuto degli altri passeggeri trasportati, interpellando direttamente il passeggero. Del resto, proseguiva il Pg, il perito del Tribunale ha concluso nel senso che l’uso del dispositivo ne avrebbe potuto, ragionevolmente, evitare la morte. Mentre dal dibattimento non era emerso neppure che la conducente avesse preteso dai passeggeri, prima di mettersi in marcia, che indossassero le cinture.

Per la IV Sezione penale il ricorso è fondato. Risulta infatti accertata, si legge nella decisione, la violazione dell’articolo 172 del Cds. Ed è altresì emersa la funzione salva vita che la cintura avrebbe potuto svolgere. Secondo un consolidato indirizzo di legittimità “il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l’intrapresa marcia (39136/2022) e ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura”.

Il Tribunale, invece, ha aggirato tale regola escludendo il nesso causale in quanto non sarebbe emerso in capo alla conducente “un generico comportamento negligente o imprudente, né tantomeno la violazione di una regola cautelare”. Per la Suprema corte però l’assenza di segnali acustici per segnalare il mancato allaccio delle cinture e la presunta “inesigibilità per la conducente di svolgere un continuo controllo dei passeggeri”, si scontra con l’acclarata violazione dell’articolo 172 C.d.s.. La norma infatti, conclude la Corte, è “posta a presidio del rischio di verificazione di eventi del tipo di quello verificatosi, laddove l’omissione della persona offesa di indossarla configura quelle condotte, esse stesse colpose che possono, al più refluire sul grado di colpevolezza ma non certo escludere o interrompere il nesso causale”. Sentenza annullata dunque e nuovo giudizio davanti alla Corte di appello di Roma.

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