Penale

Omicidio stradale, in caso di pena patteggiata a 6 mesi non è illegittima la sospensione della patente per 2 anni

Non necessita di motivazione rafforzata la decisione del giudice di applicare la sospensione della patente in luogo della revoca

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di Paola Rossi

In caso di patteggiamento per omicidio stradale - non aggravato e attenuato dalla riparazione del danno - il condannato non può contestare la sanzione accessoria della sospensione della patente per due anni, sostenendo che sarebbe spropositata a fronte di una condanna a sei mesi per aver commesso la fattispecie meno grave del comma 7 dell'articolo 590bis del Codice penale.

Secondo la sentenza n. 27476/2021 della Cassazione penale il giudice ha correttamente motivato la durata della sospensione riferendosi all'articolo 133 del Codice penale che tiene conto della natura del reato e di tutti gli altri elementi di fatto che lo abbiano determinato. Ma soprattutto - tenuto conto dell'articolo 222 del Codice della strada che prevede in caso di imputazione per omicidio stradale o lesioni colpose gravi una sospensione minima di quattro anni - non risulta che il computo non abbia tenuto conto della riduzione dovuta al patteggiamento applicando per due anni la misura.

Inoltre, l'applicazione della sospensione è possibilità aperta anche a seguito della decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma del Codice della strada nella parte che imponeva invece l'automatica revoca della patente in caso di omicidio o lesioni colpose stradali senza distinguere tra ipotesi aggravate e quelle meno gravi. Quindi nel caso di specie il giudice stabilendo la sospensione ha fatto corretto esercizio della gradazione della sanzione accessoria nell'ambito del patteggiamento senza difetto di motivazione. Al contrario, fa rilevare la Cassazione come in caso di revoca disposta a seguito di ipotesi non aggravate di omicidio o lesioni personali stradali il giudice è chiamato fornire una motivazione più penetrante, cioè rafforzata.

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