Penale

Omicidio stradale, se è colpa della mancata manutenzione la responsabilità ricade sul gestore

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di Fabio Piccioni

Esclusa la responsabilità penale per l'evento letale derivante dalla condotta del conducente, laddove si inseriscano fattori causali autonomi in grado di interrompere il nesso di causalità preesistente. È quanto deciso dal tribunale di Firenze con la sentenza 1446/2017.
L'imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, per aver cagionato la morte della passeggera a causa della perdita di controllo del veicolo che, uscito di strada, andava a impattare contro il guard-rail di una piazzola di sosta che penetrava nell'abitacolo per tutta la lunghezza del veicolo.

La sentenza - Nel caso di specie, la sola violazione della regola cautelare non può considerarsi sufficiente al fine di presumere l'esistenza del rapporto di causalità. L'evento realizzatosi non è una conseguenza normale e prevedibile dell'urto, posto che un impatto di media entità contro un guard-rail ben saldato difficilmente avrebbe causato danni alle persone. Per tali motivi, la morte della vittima deve ritenersi causata dal sopravvenuto e imprevedibile malfunzionamento delle strutture di contenimento, le quali, comportandosi in modo anomalo, hanno causalmente determinato l'evento letale innescando un pericolo nuovo e diverso da quello precedentemente attivato.
Pertanto, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste, mentre gli atti devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica, affinché valuti le eventuali responsabilità dei soggetti incaricati della corretta installazione e manutenzione delle barriere coinvolte nel sinistro.

L'impianto normativo - L'indagine da compiere involge l'analisi esegetica dell'articolato impianto normativo in materia.
L'articolo 589 comma 2 del Cp, applicabile ratione temporis - al pari del comma 1 del nuovo articolo 589-bis Cp - punisce l'evento letale cagionato da “chiunque” (quindi, anche non conducente) violi le «norme sulla disciplina della circolazione stradale», id est con qualunque condotta colposa nell'attività connessa alla circolazione.
Infatti, la Grundnorm di cui all'articolo 140 del codice della strada, recante il «principio informatore della circolazione» di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e da salvaguardare la sicurezza, è rivolta a tutti “gli utenti della strada”, e non solo ai conducenti.
Possono essere chiamati a rispondere dell'evento (ex articolo 40 cpv. Cp) anche coloro che devono garantire «la sicurezza delle persone nella circolazione stradale» (secondo l'incipit dell'articolo 1 del Cds).
Si tratta dei soggetti a carico dei quali grava, per il ruolo ricoperto, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 3/5/2012, n. 23152).
Sussiste in capo all'ente proprietario di una strada destinata a uso pubblico una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo per gli utenti (neminem laedere), che permane anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 29/3/2016, n. 17070).
E', peraltro, l'articolo 14 del codice della strada a prescrivere che gli “enti proprietari” o “concessionari delle strade” devono provvedere: «a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta».
In merito all'identica figura base prevista dal nuovo omicidio stradale, il Ministero dell'Interno, con circolare del 25/3/2016, nel fornire indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle attività di polizia in merito al nuovo reato, ha affermato che “il reato ricorre … anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli”.
Avverso tale circolare, Anas s.p.a., ritenuto tale orientamento lesivo perché estenderebbe in maniera indiscriminata l'ambito soggettivo di applicazione del reato anche nei confronti di chi non è conducente di un veicolo, ad esempio coloro che, addetti alla sicurezza e alla manutenzione della strada, hanno violato le norme del codice della strada, ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La prima sezione del Consiglio di Stato, con provvedimento del 7 marzo 2017 n. 567, ritenuto che
- le circolari amministrative costituiscono atti interni, diretti agli organi e agli uffici periferici, che vincolano solo i comportamenti degli organi operativi sottordinati;
- la circolare impugnata contiene l'interpretazione di una norma di legge la cui applicazione è rimessa all'autorità giudiziaria;
- per l'assenza di un'immediata lesività, non è configurabile un interesse concreto e attuale all'impugnazione;
- la circolare non vincola il giudice penale, oltre a poter essere disapplicata dal giudice amministrativo;
- ha dichiarato (evindentemente) il ricorso inammissibile per inesistenza di carattere immediatamente lesivo per gli interessi dell'ente ricorrente.
In conclusione, la mancata o cattiva manutenzione delle strade e della relativa segnaletica, risulta idonea a integrare l'ipotesi delittuosa a carico del gestore.

Tribunale di Firenze- Sentenza 3 aprile 2017 n. 1446

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