Civile

Opposizione atti esecutivi: rilevabile d’ufficio la carenza della procura al difensore

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di Mario Piselli

In tema di opposizione agli atti esecutivi, la richiesta rivolta dal debitore al giudice perché ne sia dichiarata l'improcedibilità per non essere il difensore del creditore procedente munito di valida procura alle liti, non ha natura di opposizione esecutiva, perché non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo né è necessaria per impedire che tale nullità resti sanata. Lo hanno stabilito i giudici della sezione III della Cassazione con la sentenza n. 8959 del 5 maggio 2016. Tale istanza - prosegue le Corte - non è soggetta ai termini di decadenza previsti per le opposizioni agli atti esecutivi, potendo la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura essere rilevata e dichiarata dal giudice dell'esecuzione in qualsiasi momento del procedimento anche senza l'impulso di parte.

La posizione dei giudici di legittimità - Per i giudici di legittimità, sebbene la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono a ogni stato e grado del procedimento), attribuisca lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione, questo potere viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione (e non dichiarata né notificata) o prima della notificazione del precetto e dell'inizio dell'esecuzione, non operando il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e il processo di esecuzione; da ciò ne deriva che, a prescindere dalle vicende del processo in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base del titolo esecutivo formatosi in quel processo compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento menomante, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, debbono rilasciare una nuova procura alle liti.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 5 maggio 2016 n. 8959

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