Opposizione alla cartella, sì al consolidamento del rito difforme se tempestivo
Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 758 depositata oggi
Quali sono le conseguenze dell'erronea scelta del rito ordinario compiuta per l'opposizione a cartella di pagamento (che, ad avviso della società attrice, costituiva il primo atto con il quale era venuta a conoscenza della sanzione irrogata, per violazione del Cds)? A questa domanda, visto il fiorire di orientamenti contrastanti (almeno tre), ha fornito una riposta definitiva la Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 758 depositata oggi.
In sostanza la Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria n. 12-233 del 2021, aveva chiesto di chiarire se e in che senso è possibile un consolidamento del rito difforme da quello legale, nel caso in cui l'atto introduttivo erroneo sia tempestivo secondo il modello legale difforme concretamente seguito ma intempestivo secondo il modello legale che avrebbe dovuto essere seguito; quale sia l'efficacia dell'ordinanza di mutamento del rito, dichiarativa o costitutiva, retroattiva o irretroattiva e, soprattutto, quali siano le conseguenze della mancata o tardiva pronuncia dell'ordinanza stessa; e cioè se la tempestività di tale ordinanza sia requisito indefettibile per far salvi gli effetti già prodotti dall'atto iniziale, cioè «se, ai fini della salvezza degli effetti, è necessario che il giudice, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, disponga il mutamento del rito».
Ebbene al termine di un lungo ragionamento tecnico le S.U. pervengono alla enunciazione del seguente principio di diritto: «Nei procedimenti ‘semplificati' disciplinati dal Dlgs n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del Dlgs n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte».
«Tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd, recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011)».
Di conseguenza, l'azione promossa dalla società, con atto di citazione tempestivamente notificato nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella opposta, è proponibile.
Inoltre, la Corte affronta altre due questioni poste dalla Srl ricorrente: la prima, attiene alla necessità, nel procedimento davanti al giudice di pace, di presentare anche lanota d'iscrizione a ruolo ai fini della valida costituzione in giudizio della parte interessata; la seconda, concerne la possibilità, per il convenuto, di costituirsi prima dell'attore e in pendenza del termine concesso a quest'ultimo per provvedere alla propria costituzione.
Ebbene con riguardo alla questione concernente l'applicabilità degli articoli 168 c.p.c., 71 e 72 disp. att. c.p.c. davanti al giudice di pace, essa, spiega la decisione, va risolta alla luce dell'articolo 311 c.p.c. che stabilisce che le disposizioni regolatrici del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica trovano applicazione anche nel procedimento innanzi al giudice di pace «per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni» e «in quanto applicabili» e cioè «compatibili». In definitiva: "Nel procedimento davanti al giudice di pace, per la costituzione della parte che vi provveda per prima non è necessaria la presentazione di una apposita nota di iscrizione a ruolo, essendo compito del cancelliere provvedere agli adempimenti di sua competenza, anche se ancora non era scaduto il termine per la costituzione dell'opponente".
Alla seconda questione posta dev'essere data risposta positiva. Il convenuto può costituirsi in giudizio in mancanza della costituzione dell'attore e prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore stesso, dovendo il cancelliere provvedere in tal caso all'iscrizione a ruolo della causa. Pertanto, il Comune di Porto Viro - trasmettendo la comparsa di risposta dell'11 agosto 2014 e i relativi allegati - si è regolarmente e validamente costituito nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Ravenna prima della costituzione dell'attore-opponente.