Penale

Ordinanze cautelari non pubblicabili - In G.U la legge di delegazione europea

Prevista la modifica del Cpp con il divieto di pubblicazione integrale o per estratto dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare

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È stata pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” n. 46 del 24 febbraio 2024, la legge 24 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023».

La legge di delegazione europea rappresenta uno dei due strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’UE introdotti dalla legge n. 234/2012, la quale ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Ue.

La norma, della legge di delegazione europea in disamina, risultata sotto i riflettori dell’opinione pubblica, è quella contenuta nell’articolo 4 (giornalisticamente denominata “norma-bavaglio”), dove si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire l’integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto disposto dal Dlgs n. 188/2021, nonché di assicurare l’effettivo rispetto dell’articolo 27, comma 2, Costituzione, per il quale, fino a che non vi è una condanna definitiva, anche nel caso di un soggetto sottoposto a indagine, non si può essere considerati colpevoli.

Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234/2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare l’articolo 114 del Cpp prevedendo, nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei princìpi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.

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