Ordine di protezione europeo: per stalking e altri reati tutela rafforzata in tutta l’Ue
Il Dlgs 11 febbraio 2015 n. 9, in attuazione della legge 6 agosto 2013 n. 96, con la quale è stata conferita la relativa delega al Governo, ha recepito in Italia la direttiva 2011/99/Ue sull'ordine di protezione europeo.
Finalità e contenuto della direttiva 2011/99/Ue - La direttiva, che stabilisce il reciproco riconoscimento tra gli Stati membri dell'Ue delle decisioni relative a misure di protezione adottate in materia penale per le vittime di reato, è volta a garantire che in uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne la protezione accordata a tali vittime in uno Stato membro continui a essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale esse si trasferiscono.
Come emerge dalla motivazione dell'atto, tale esigenza si ricollega, peraltro, al diritto dei cittadini europei di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Ue, non dovendo l'esercizio di tale diritto tradursi in una perdita della protezione ottenuta (considerando 6). In sintesi, secondo il sistema delineato dalla direttiva, l'ordine di protezione europeo è la decisione adottata dall'autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro («lo Stato di emissione ») in cui è stata disposta una misura di protezione per proteggere una persona («la persona protetta») da atti di rilevanza penale di un'altra persona («la persona che determina il pericolo») che possano metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale, che viene trasmesso per il suo riconoscimento all'autorità competente di un altro Stato membro («lo Stato di esecuzione»), affinché quest'ultima prenda le misure appropriate per assicurare la continuazione della protezione della persona protetta al suo interno. Ciò al fine di prevenire, ad esempio, molestie di qualsiasi forma, rapimenti, stalking e altre forme indirette di coercizione, nuovi atti criminali ovvero di ridurre le conseguenze di atti criminali precedenti.
La struttura e contenuto del Dlgs 9/2015 - La direttiva disciplina la trasmissione dell'ordine di protezione europeo, la decisione sul suo riconoscimento, le conseguenze del riconoscimento. Tale articolazione della normativa europea trova riscontro nel Dlgs che stabilisce disposizioni generali (capo I, articoli 1-3); norme che regolano l'emissione dell'ordine di protezione europeo e la trasmissione all'estero (capo II, articoli 4-6), il riconoscimento in Italia dell'ordine di protezione estero (capo III, articoli 7-10), le decisioni sulla validità ed efficacia del titolo e sulla cessazione degli effetti del riconoscimento (capo IV, articoli 11-12); disposizioni finali (capo V, articoli 13-16).
La tutela delle vittime di reato delineata dal legislatore europeo trova pertanto la sua fonte diretta nel decreto legislativo. Tuttavia, poiché in caso di non corretta trasposizione da parte degli Stati incombe sul giudice nazionale l'obbligo di interpretazione conforme, l'applicazione delle norme interne non esclude, ove necessario, la considerazione delle disposizioni della direttiva 2011/99/Ue.
Decreto legislativo 11 febbraio 2015 n. 9