Pacchetti azionari, no alla revoca veloce del rappresentante
Quando viene meno la fiducia va promosso un giudizio ordinario
Il rappresentante comune di un pacchetto azionario in comproprietà non può essere revocato dal giudice su richiesta di un comproprietario con la procedura celere in camera di consiglio, prevista dall’articolo 1105 del Codice civile, nel caso in cui non abbia più la fiducia solo di una parte dei comproprietari.
Quel procedimento camerale può essere promosso contro l’amministratore della cosa comune in caso di accertata inerzia o di contrasto tra i comproprietari sull’amministrazione. Se invece alcuni comproprietari di azioni intendono mettere in discussione la correttezza dell’operato del loro rappresentante comune e il venir meno del rapporto fiduciario con lui, per ottenere la revoca devono promuovere un giudizio contenzioso ordinario nel quale far valere le norme in materia di adempimento del mandato.
In base a queste considerazioni la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Brescia (decreto del 15 luglio 2020) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto sulla base dell’articolo 1105 comma 4 del Codice civile da un comproprietario di un pacchetto azionario che chiedeva la revoca del rappresentante comune o, in subordine, la convocazione dell’assemblea.
Il rappresentante comune è previsto dall’articolo 2347 del Codice civile che, stabilendo al contempo il principio dell’indivisibilità delle azioni, indica in questa figura il soggetto che potrà esercitare i diritti dei comproprietari e che deve essere nominato con le modalità di cui agli articoli 1105 e 1106 del Codice civile in materia di comunione.
Il rappresentante ha quindi poteri gestori, di amministrazione ordinaria e, se contemplati nel mandato, anche di amministrazione straordinaria. La sua investitura genera due distinti rapporti: uno interno tra comproprietari e rappresentante comune e l’altro esterno tra rappresentante e società.
Il Tribunale di Brescia ha ritenuto che al rappresentante comune si applichi in quanto compatibile la disciplina del mandato. Ha anche sottolineato che le disposizioni in materia di amministrazione di cosa comune sono richiamate dall’articolo 2347 del Codice civile solo con riguardo alle modalità di nomina e non anche con riguardo alle modalità di revoca.
Da ciò deriva che non vi sarebbe alcuna norma che consente al giudice di adottare il provvedimento di revoca di cui all’articolo 1105 comma 4 del Codice civile nei confronti di un rappresentante comune degli azionisti.
Nè vi sono altre previsioni che disciplinino un procedimento camerale di revoca del rappresentante comune, al pari di quanto previsto ad esempio per l’amministratore del condominio degli edifici o per gli amministratori delle società (in quest’ultimo caso in particolare con la denunzia al tribunale della violazione dei loro doveri in base all’articolo 2409 del Codice civile).
E anche a volere ammettere che l’articolo 1105 comma 4 del Codice civile possa trovare applicazione assimilando il rappresentante comune all’amministrazione di cosa comune, il venir men del rapporto di fiducia tra alcuni comproprietari e il rappresentante non potrebbe assimilarsi nè all’inerzia nè al contrasto tra i comunisti sull’amministrazione.
Nicolino Gentile
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